È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in tarda serata, e subito entrato in vigore il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge “Cura Italia”), approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento – che ora passerà all’esame di Camera e Senato – contiene una serie di misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Si prevede tra l’altro che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.