Nuovo calendario di presentazione
È fissata al 5 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.
Sino allo scorso anno la data era il 15 aprile, ma quest’anno si è deciso di posticiparla, anche a causa degli slittamenti decisi per la trasmissione dei dati utili alla compilazione del modello (si ricorda che, ad esempio, è possibile trasmettere i modelli CU fino al 30 aprile senza incorrere in sanzioni).
Una volta disponibile, la dichiarazione, come di consueto, potrà essere visualizzata e trasmessa con o senza modifiche.
È però cambiato il calendario di presentazione sia che ci si rivolga al CAF o al sostituto d’imposta.
Infatti, al contrario di quanto previsto in precedenza, in base alle nuove disposizioni, non ci sono differenze, relativamente ai termini di presentazione della dichiarazione, sia che ci si rivolga al CAF o professionista abilitato che al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Pertanto, i CAF/professionisti o i sostituti d’imposta trasmettono le dichiarazioni e consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730/2020, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 entro il:
15 giugno 2020 | per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d’imposta entro il 31 maggio 2020 |
29 giugno 2020 | per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d’imposta dal 1° al 20 giugno 2020 |
23 luglio 2020 | per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d’imposta dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020 |
15 settembre 2020 | per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d’imposta dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020 |
30 settembre 2020 | per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d’imposta dal 1° al 30 settembre 2020 |
Novità per i soggetti che possono presentare il modello 730
Come già noto, da quest’anno, tra i soggetti che possono utilizzare il Modello 730 figurano anche gli eredi di contribuenti deceduti.
A seguito dell’estensione dei termini suddetti, quindi, gli eredi possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020 (invece del 23 luglio, come previsto dalle istruzioni di compilazione).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.
Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di 6 mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.
In merito ai soggetti interessati al Modello 730 va segnalata anche una ulteriore novità.
Infatti, i lavoratori con contratto a tempo determinato possono presentare il Modello 730 al sostituto d’imposta o al CAF-dipendenti o a un professionista abilitato se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Nuove regole sui conguagli
Cambiano anche le modalità per effettuare i conguagli.
In particolare, ora viene previsto che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Pertanto, il quadro operativo è il seguente:
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- i sostituti d’imposta devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei Modelli 730-3 che hanno elaborato o nei Mod. 730-4 loro pervenuti, effettuando i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i prospetti di liquidazione;
- se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dalla prima retribuzione utile;
- i sostituti d’imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati;
- i sostituti d’imposta devono tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2020;
- gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione utile e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute;
- i conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;
- il contribuente che non intende effettuare alcun versamento IRPEF a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al Mod. 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2020 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.
Presentazione di documenti al CAF
Un’ultima novità da segnalare riguarda le modalità di presentazione della documentazione (delega compresa) al proprio CAF.
Infatti, è stato disposto che con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità