Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 sono stati aboliti:
- l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.
Le novità hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.