Dopo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche l’Agenzia delle Entrate conferma, con la Risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020 , l’immediata applicabilità dei “paletti” introdotti dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) all’accesso al regime forfetario.
Con la risposta a due interrogazioni alla Camera (la n. 5-03471 e n. 5-03472), nella seduta dello scorso 5 febbraio, la decorrenza delle nuove norme era stata già ufficializzata dal sottosegretario Alessio Villarosa. Nella risposta era stata altresì annunciata la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020.
Nella risoluzione in commento, tuttavia, nessun chiarimento è stato fornito in merito alla sanzionabilità o meno di eventuali comportamenti difformi dalla norma finora seguiti .
Si veda in particolare il seguente prospetto:
NOVITÀ INTRODOTTA dalla LEGGE di BILANCIO 2020 |
POSIZIONE ASSUNTA dall’AGENZIA delle ENTRATE (1) (2) |
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REQUISITI di ACCESSO |
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20mila euro. | Il limite delle spese dev’essere verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario; di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i suddetti limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. |
CAUSE di ESCLUSIONE |
Viene prevista quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro. | Tale causa di esclusione opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30mila euro(3). |
(1) Con la Risoluzione in commento 11 febbraio 2020, n. 7/E , l’Agenzia ha inoltre escluso che tale conclusione contrasti con lo Statuto del contribuente. (2) Si ricorda che lo scorso 5 febbraio, nel corso di un question time alla Camera, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ufficializzato che le modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di Bilancio 2020 sono già in vigore. (3) Tale interpretazione trova conferma nella Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, emanata con riferimento alla stessa clausola inserita dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016). |