Premessa
Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (d’ora innanzi “CFP Sostegni”) è caratterizzato da un’impostazione che, in parte, ricorda quella a suo tempo introdotta per il primo contributo a fondo perduto, normato dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“CFP Rilancio”) e, in parte, se ne discosta profondamente, come ancora più si allontana dal meccanismo previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“CFP Ristori”).
Da un lato, infatti, viene mantenuto un criterio di accesso legato a un doppio vincolo:
- il mancato superamento di una determinata soglia di ricavi o compensi, che viene però incrementata, rispetto alla precedente misura, da 5 a 10 milioni di euro, e
- la definizione di percentuali per il conteggio delle somme spettanti, parametrate alla medesima soglia, decrescenti al crescere della dimensione della realtà aziendale o professionale.
Mutuato dal CFP Rilancio è l’ammontare del contributo minimo riconosciuto, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre del CFP Ristori è stata mantenuta la soglia massima di contributo, pari a 150.000 euro.
Dall’altro lato, le differenze sono profonde. Innanzi tutto, il nuovo contributo a fondo perduto non discrimina in alcuna maniera il mondo dell’impresa da quello delle professioni.
Anche i professionisti, quindi, sia che siano iscritti alla Gestione Separata INPS, sia che si tratti di soggetti iscritti a Ordini o Collegi professionali, possono accedere al sostegno, nel rispetto delle medesime disposizioni previste per tutti gli altri contribuenti.
Rispetto al decreto “Ristori”, invece, viene a essere completamente superata la selezione dei beneficiari in relazione al codice ATECO dell’attività esercitata.
Resta per tutti il vincolo connesso a un determinato calo di fatturato/corrispettivi, ma anche da questo punto di vista la differenza rispetto al CFP Rilancio è importante: il calo richiesto, infatti, non è più di un terzo, bensì del 30 per cento e, soprattutto, non è più da verificarsi con riferimento a una specifica mensilità, bensì guardando al fatturato medio mensile, confrontando il 2020 con il 2019.
Quest’ultima previsione, per quanto la percentuale di scostamento richiesta sia di poco diminuita, paradossalmente comporta il fatto che la platea dei potenziali beneficiari non sia così estesa come si potrebbe immaginare; infatti, l’anno 2019 è stato solo in parte condizionato in maniera importante dall’emergenza epidemiologica e il fatto che a fare media siano tutte le mensilità dell’anno 2019 comporta che raggiungere lo scostamento richiesto del 30 per cento non sia così scontato come si potrebbe immaginare.
Andiamo nel seguito a delineare tutti i tratti essenziali della norma, al fine di:
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- individuare i potenziali beneficiari;
- eseguire i conteggi necessari per la determinazione del contributo spettante;
- esaminare le modalità di richiesta e di fruizione del “sostegno”.
Beneficiari
I potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:
- imprese;
- lavoratori autonomi (esercenti arte o professione);
- titolari di reddito agrario.
Possibili beneficiari del contributo sono anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Rispetto al CFP Rilancio, non è più prevista alcuna causa ostativa connessa all’esercizio di professione ordinistica o all’iscrizione alla Gestione Separata (art. 25, comma 2 , D.L. n. 34/2020); non sono, inoltre, previste cause ostative connesse ad altre ragioni, quali l’eventuale contemporaneo esercizio di lavoro dipendente o la percezione di un trattamento pensionistico.
L’accesso al contributo è in ogni caso precluso:
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- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Condizioni
Per accedere al contributo a fondo perduto occorre soddisfare una duplice condizione:
- l’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di euro;
- deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non si tratti di attività avviate (data di apertura della partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019.
Entriamo più nello specifico, andando a individuare a quale lasso temporale occorre fare riferimento per la verifica delle due condizioni riepilogate.
Per quanto riguarda la soglia di ricavi/compensi/reddito agrario, fissata in euro 10 milioni, occorre guardare al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Potranno, quindi, accedere al contributo, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, esclusivamente i soggetti che, nel periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito:
- per le imprese: ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro;
- per i professionisti: compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro;
- per i soggetti titolari di reddito agrario: reddito di cui all’art. 32 del TUIR non superiore a 10 milioni di euro.
Per quanto riguarda la verifica dello scostamento di fatturato/corrispettivi, occorre confrontare:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020.
Per accedere al CFP Sostegni, è necessario che il fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello conseguito, sempre su base media mensile, nel 2019.
Per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi, occorre fare riferimento, per espressa previsione normativa, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Di conseguenza, occorre fare riferimento alle medesime modalità di determinazione a suo tempo stabilite per il CFP del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).
Per quanto riguarda i contribuenti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il decreto prevede, con riferimento alla determinazione del fatturato medio mensile 2019, che: “ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”. Pare quindi di intendere che il mese in cui la partita IVA è stata aperta (post 1° gennaio 2019) non debba essere considerato, nella determinazione del valore medio, né al numeratore (fatturato), né al denominatore (mesi).
Tuttavia, a favore di questi soggetti – ivi inclusi quindi anche quelli che hanno aperto partita IVA nel 2020, per i quali il riferimento all’anno 2019 è del tutto assente – il contributo viene in ogni caso riconosciuto, quanto meno nella misura minima.
Determinazione del contributo
Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 una percentuale variabile, in ragione dell’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Tali percentuali sono così stabilite:
- 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Schematicamente, il flusso logico di accesso al contributo, e la determinazione del contributo stesso, sono i seguenti:
- verifica dei ricavi/compensi/reddito agrario del periodo d’imposta in corso dal 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare). Questo valore lo definiamo, per semplicità, [SOGLIA], e deve risultare inferiore o uguale a 10 milioni di euro;
- verifica del fatturato/corrispettivi mensile medio dell’anno 2019, ovvero fatturato/corrispettivi anno 2019 diviso 12 (o diviso un minor numero di mensilità se la partita IVA è stata attivata nel 2019). Questo valore lo definiamo, per semplicità [MESE19];
- verifica del fatturato/corrispettivi mensile medio dell’anno 2020, ovvero fatturato/corrispettivi anno 2020 diviso 12 (se la partita IVA è stata aperta nel 2020, la divisione per mesi è irrilevante, poiché, mancando il dato storico del 2019, il contributo spetta comunque in misura minima). Questo valore lo definiamo, per semplicità [MESE20];
- verifica dello scostamento: [MESE19] – 30% deve essere inferiore a [MESE20] (salvo che la partita IVA non sia stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019);
- determinazione dello scostamento medio mensile (definiamo questo valore [DIFFMESE]: [MESE2019] – [MESE20];
- determinazione del contributo: differenza dei valori medi mensili 2019 e 2020 [DIFFMESE], moltiplicata per la percentuale che dipende dal valore della [SOGLIA], con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, e un massimo di 150.000 euro, valevole per tutti i contribuenti.
– [SOGLIA] Ricavi/compensi 2019: euro 240.000 (oltre 100mila ed entro 400mila euro);
– Fatturato 2019: euro 240.000 -> [MESE19] = euro 240.000/12 = euro 20.000;
– Fatturato 2020: euro 216.000 -> [MESE20] = euro 216.000/12 = euro 18.000;
– Primo controllo: Valore [SOGLIA] entro i 10 milioni di euro
Il controllo è superato con successo poiché il valore [SOGLIA], pari a 240.000 euro, è inferiore a 10 milioni di euro;
– Secondo controllo: Scostamento = ([MESE19] – 30%) < [MESE20]
Questo secondo controllo, nel nostro esempio, non è superato. Infatti, ai fini dell’accesso al contributo il fatturato medio mensile dell’anno 2020 non dovrebbe superare euro 14.000 (pari al fatturato medio mensile 2019 di euro 20.000, meno il 30%), mentre il valore effettivo medio del 2020 è superiore, essendo pari a euro 18.000 . In questa situazione il contributo a fondo perduto non spetta.
– [SOGLIA] Ricavi/compensi 2019: euro 240.000 (oltre 100mila ed entro 400mila euro);
– Fatturato 2019: euro 240.000 -> [MESE19] = euro 240.000/12 = euro 20.000;
– Fatturato 2020: euro 12.000 -> [MESE20] = euro 12.000/12 = euro 1.000;
– Primo controllo: Valore [SOGLIA] entro i 10 milioni di euro
Il controllo è superato con successo poiché il valore [SOGLIA], pari a 240.000 euro, è inferiore a 10 milioni di euro;
– Secondo controllo: Scostamento = ([MESE19] – 30%) < [MESE20]
Anche il secondo controllo, in questo esempio, è superato. Infatti, ai fini dell’accesso al contributo il fatturato medio mensile dell’anno 2020 non deve superare euro 14.000 (pari al fatturato medio mensile 2019 di euro 20.000, meno il 30%), ed effettivamente il valore medio mensile del 2020 è nettamente inferiore, essendo pari a euro 1.000. In questa situazione il contributo a fondo perduto spetta.
Determinazione del contributo spettante:
– differenza dei dati medi mensili [DIFFMESE]= euro 20.000 – euro 1.000 = euro 19.000;
– percentuale applicabile: posto che la [SOGLIA] è pari a 240.000 euro, si applica il 50%;
– ammontare del contributo: [DIFFMESE] x percentuale = 19.000 x 50% = euro 9.500.
Da questi semplici esempi risulta evidente che l’accesso al contributo non è così semplice come potrebbe apparire ad una prima occhiata: nel primo caso, infatti, il calo di fatturato complessivo nel 2020 rispetto al 2019 è stato pari ad euro 24.000, e tuttavia non spetta alcuno “sostegno”.
Il secondo esempio, invece, evidenzia che agli aventi diritto viene comunque riconosciuto un “sostegno” di importo estremamente ridotto se rapportato al calo di fatturato sopportato (9.500 euro di sostegno contro un calo complessivo di fatturato pari a 228.000 euro).
Richiesta del contributo a fondo perduto
I soggetti che rispettano tutte le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto dovranno farne richiesta presentando un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica.
A tale fine, è necessario attendere:
- l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e
- l’apertura del canale telematico.
L’istanza telematica potrà essere trasmessa, alternativamente:
- dal contribuente dotato di credenziali per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate;
- tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del Cassetto fiscale.
Per quanto riguarda la trasmissione dell’istanza tramite intermediario, si evidenzia che l’incarico potrà essere affidato dal contribuente esclusivamente a un intermediario che risulti delegato al servizio del Cassetto fiscale. Non è più prevista la possibilità di conferire separata delega o di conferire incarico a un intermediario che sia delegato al solo servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
A partire dal momento in cui il canale telematico sarà reso operativo, le istanze dovranno essere presentate entro il termine massimo di 60 giorni.
Fruizione del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto spettante potrà essere goduto secondo due modalità tra loro alternative:
- accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza (similarmente a quanto previsto per il CFP Rilancio);
- fruizione sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione con modello F24.
La scelta della modalità di fruizione sarà eseguita in sede di presentazione dell’istanza, e sarà irrevocabile.
O viene richiesto l’accredito in conto, o viene richiesta la fruizione in compensazione. La scelta operata è comunque da intendersi per la totalità del contributo spettante; non è possibile scegliere di ottenere parte del sostegno sotto forma di accredito e parte sotto forma di credito da compensare.
Nel caso in cui si opti per la compensazione con modello F24, le deleghe dovranno obbligatoriamente transitare dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel); non si potrà trasmettere l’F24 tramite i servizi bancari-postali.
Nel caso in cui si opti per la compensazione con modello F24, non si applicano i limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Controlli e vincoli UE
Quanto alle modalità di erogazione, ai controlli e al regime sanzionatorio, la norma richiama in toto quanto già previsto dal decreto “Rilancio” (art. 25, commi da 9 a 14, del D.L. n. 34/2020), aspetti già a suo tempo più volte approfonditi, che qui si intendono integralmente richiamati (cfr., fra i tanti, C. Iozzo, “Fondo perduto: controlli, regime sanzionatorio e conseguenze penali”, commento del 25 giugno 2020; S. Pennacini, “Fondo perduto: ricevute, scarti e controlli di coerenza con LIPE, IVA e Redditi”, commento del 25 giugno 2020; S. Pennacini, “Contributo a fondo perduto: quando la restituzione è senza sanzioni”, commento del 24 luglio 2020).
Nuovamente, come già previsto per il CFP decreto “Rilancio”, il contributo a fondo perduto costituisce “aiuto di Stato”, sottoposto alle condizioni e ai vincoli previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, e successive modificazioni.
Aspetti fiscali
Il contributo a fondo perduto Sostegni è “fiscalmente irrilevante”. Lo stesso, infatti:
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- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP