Premessa
A partire dal 1° gennaio 2020, il contribuente che intende usufruire del beneficio fiscale connesso alla detrazione del 19% della spesa sostenuta per specifici oneri, deve necessariamente ricorrere a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché bonifici bancari o postali.
L’obbligo di pagamento tracciabile per gli oneri detraibili
Con l’intervento della Legge di Bilancio 2020, la fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF del 19% prevista per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR e da altre disposizioni normative è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.
Legge n. 160/2019, art. 1, comma 679: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Rientrano tra le spese detraibili interessate dalla novità in parola, ad esempio: quelle sanitarie e veterinarie; per istruzione; per l’assistenza personale; per intermediazione immobiliare; per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede ecc.
Il pagamento dei suddetti oneri senza l’utilizzo di strumenti tracciabili comporta la perdita della detrazione fiscale.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, è dunque necessario ricorrere a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché bonifici bancari o postali. La normativa sopra riportata fa anche riferimento ad altri sistemi di pagamento, per cui dovrebbero essere considerati idonei ai fini della tracciabilità, strumenti e piattaforme quali, paypal, google pay, Apple pay nonché bollettini postali.
L’obbligo di pagamento tracciabile ai fini della detrazione non riguarda le spese relative all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Si veda il comma 680 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.
Laddove è ammesso il pagamento in contanti sono sempre da rispettare i limiti di cui alla normativa antiriciclaggio, secondo i quali è necessario pagare tracciato oltre i seguenti limiti:
- 2.999,99 fino al 30 giugno 2020;
- 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.