Le sospensioni previste
Le sospensioni sono tante e molto diverse tra loro.
Volendo semplificare, è possibile distinguere due blocchi:
- sospensioni che interessano tutti, hanno effetto sull’intero territorio nazionale e sono slegate da limiti di ricavi/compensi;
- sospensioni settoriali e dimensionali.
Le sospensioni di carattere generale sono le seguenti:
- slitta al 20 marzo 2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020; pertanto, si fa riferimento al versamento dell’IVA, delle ritenute, addizionali, ecc.;
- slittano al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; pertanto, ad esempio, la dichiarazione IVA annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa entro il 30 giugno.
Quelle settoriali, invece, sono le seguenti:
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29, D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta e all’IVA: questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d’imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 1° giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), restano ferme le precedenti disposizioni (in particolare, quelle di cui all’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020); viene comunque previsto che i versamenti sospesi ai sensi del D.M. 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e all’art. 61, D.L. n. 18/2020 – v.d. nota * in tabella) prevista la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei versamenti di ritenute e contributi e dal 1° al 31 marzo 2020 dell’IVA, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 (unica soluzione o in 5 rate mensili); per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di ritenute e contributi si estende fino al 31 maggio 2020 (con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili);
- per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o la sede legale nel territorio nei Comuni ex “Zona Rossa” di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020, sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 di tutti gli adempimenti e i versamenti, compresi quelli derivanti e da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo con versamento da effettuare il 1° giugno 2020 (unica soluzione o 5 rate mensili);
- per tutti i contribuenti, sospensione dei versamenti per entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi ex accertamenti esecutivi (art. 29 e 30, D.L. n. 78/2010), dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con versamento da effettuare, in unica soluzione, il 30 giugno 2020;
- per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter, sospensione della rata in scadenza il 28 febbraio 2020, mentre per quelli che hanno aderito al saldo e stralcio, della rata in scadenza il 31 marzo 2020, con versamento il 1° giugno 2020 in unica soluzione.
Di seguito, si riporta una tavola che sintetizza tutte le proroghe previste.
Tavola di sintesi
Scadenze/periodo | Tipo di adempimento | Tipologie di imposte/contributi | Soggetti interessati | Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa | Proroghe | Norme di rif. |
16/03/2020 | Versamenti nei confronti della P.A. | – Imposte (tutte)
– Contributi previdenziali e assistenziali – Premi INAIL |
Tutti | Tutto il territorio italiano | 20/03/2020 | Art. 62, c. 1 e 6, D.L. n. 18/2020 |
08/03/2020 – 31/05/2020 | Tutti gli adempimenti esclusi i versamenti di imposte, ritenute e addizionali | Tutte | Tutti | Tutto il territorio italiano | 30/06/2020 | Art. 60, D.L. n. 18/2020 |
08/03/2020 – 31/03/2020 | Versamenti | – Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
– Trattenute addizionale regionale e comunale – IVA |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 mln/euro nel periodo di imposta 2019 | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 62, c. 2 e 5, D.L. n. 18/2020 |
08/03/2020 – 31/03/2020 | Versamenti | IVA | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti | Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza | 01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 62, c. 3 e 5, D.L. n. 18/2020 |
02/03/2020 – 30/04/2020 | Versamenti | – Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
– contributi previdenziali e assistenziali premi INAIL |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’epidemia di Boronavirus (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (*) | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020 |
02/03/2020 – 31/05/2020 | Versamenti | – Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
– contributi previdenziali e assistenziali premi INAIL |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche | Tutto il territorio italiano | 30/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 61, c. 5, D.L. n. 18/2020 |
02/03/2020 – 31/03/2020 | Versamenti | IVA | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’epidemia di coronavirus (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (*) | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, c. 2 e 4, D.L. n. 18/2020 |
16/04/2020 | Versamenti | Ritenute su redditi di lavoro autonomo (art. 25, D.P.R. n. 6001973)
Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973) |
Sostituti d’imposta che erogano i compensi dal 17/03/2020 al 31/03/2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, a febbraio 2020, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione dei suddetti requisiti | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 a carico del sostituito (unica soluzione o 5 rate mensili) | Art. 62, c. 7, D.L. n. 18/2020 |
21/02/2020 – 31/03/2020 | Versamenti e adempimenti tributari | Tutti, compresi quelli derivanti e da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo |
– Persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni ex “Zona Rossa” di cui all’allegato 1) al D.P.C.M.23 febbraio 2020
– soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni “Zona Rossa” |
Regione Lombardia:
a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Regione Veneto: a) Vo’. |
01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) | D.M. 24/02/2020 e art. 62, c. 4 e 5, D.L. n. 18/2020 |
08/03/2020 – 31/05/2020 | Versamento | Entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi ex accertamenti esecutivi (art. 29 e 30, D.L. n. 78/2010) | Tutti | Tutto il territorio italiano | 30/06/2020 in unica soluzione | Art. 68, D.L. n. 18/2020 |
28/02/2020 | Versamento | Rata rottamazione ter | Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 in unica soluzione | Art. 68, c. 3, D.L. n. 18/2020 |
31/03/2020 | Versamento | Rata saldo e stralcio | Soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio | Tutto il territorio italiano | 01/06/2020 in unica soluzione | Art. 68, c. 3, D.L. n. 18/2020 |
Nota (*)
Elenco categorie maggiormente colpite:
|