DISPOSITIVI MEDICI – CONTRIBUTI
Art. 5
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Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore:
- delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione).
Disposizioni attuative
L’avvio della misura sarà curata nei prossimi giorni dal Commissario straordinario, mentre i contributi saranno erogati da Invitalia Spa.
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REQUISIZIONI di ALBERGHI ed ALTRI IMMOBILI
Art. 6
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Capo della Protezione civile
Il decreto dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad esempio, i macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:
- la requisizione potrà protrarsi per oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, oppure fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
- i beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà;
- la requisizione in uso non può durare oltre 6 mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di tale termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine;
- contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue:
- in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100% di tale valore;
- in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a 1/60 del valore calcolato per la requisizione in proprietà;
- se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario dev’essere provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza.
Prefetti
I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:
- l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore;
- la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
- se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza;
- in caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
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PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – INDENNITÀ UNA TANTUM
Artt. 27, 31
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È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Divieto di cumulo
Tale misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (v. sotto) e non è riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26. |
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell’AGO
Artt. 28, 31
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La norma riconosce un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Divieto di cumulo
Tale misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra) e non è riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26. |
TERZO SETTORE
Art. 35
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Adeguamento statuti
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Approvazione dei bilanci
Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Imprese sociali
Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. |
INCENTIVO all’IMPRENDITORIALITÀ
Art. 33
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Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti:
- per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Jobs Act);
- per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 10, comma 1, e di cui all’art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 22/2015. Si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari rispettivamente di NASpI e DIS-COLL intraprendano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
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PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE
Art. 44
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È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
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FONDO di GARANZIA PMI
Art. 49
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Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:
- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- fatto salve le esclusioni già previste all’art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
- la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
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FIR
Art. 50
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In materia di FIR, il decreto interviene sull’art. 1, commi 496 e 497 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, possa autorizzare il conferimento agli azionisti e agli obbligazionisti di un anticipo fino al 40% dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
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MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA
Art. 54
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Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’Isee.
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IMPRESE AGRICOLE – CONTRIBUTI PAC
Art. 78
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È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).
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CONFIDI – AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 51
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Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all’art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell’organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai contributi per i fondi interconsortili.
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CESSIONE di CREDITI DETERIORATI – INCENTIVI FISCALI
Art. 55
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Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, “L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”.
In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del Tuir;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
“Debitore inadempiente”
Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Esclusioni
La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. |
CREDITO all’ESPORTAZIONE
Art. 53
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Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
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MICROIMPRESE E PMI – CREDITO
Art. 56
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Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
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MISURE PER L’ESPORTAZIONE
Art. 58
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Sospeso fino al 31 dicembre 2020 il versamento delle rate di restituzione dei prestiti relativi al Fondo per l’export (art. 2 , D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394 ).
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI
Art. 60
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I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. |
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR – SOSPENSIONI – ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE
Art. 61
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L’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all’esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
La sospensione è limitata:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
– agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
– ai versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato. |
SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO
Art. 62
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Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio (v. sotto). |
SOSPENSIONI GENERALIZZATE
Art. 62
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Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Dichiarazione annuale Iva
Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Dichiarazione precompilata
Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all’esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.
Ripresa della riscossione
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. |
SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI
Art. 62
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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA di cui sopra si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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“ZONA ROSSA”
Art. 62
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Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020. |
RITENUTE d’ACCONTO – ESCLUSIONI
Art. 62
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Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Adempimenti
I contribuentiche si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:
- rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI
Art. 63
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Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Adempimenti
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.
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SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 64
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Introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:
SOGGETTI INTERESSATI
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Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
PERIODO d’IMPOSTA
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2020.
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MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
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50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. |
IMPORTO STANZIATO
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50 milioni di euro.
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ATTUAZIONE della MISURA
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Seguirà un decreto ministeriale.
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NEGOZI e BOTTEGHE – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 65
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Introdotto inoltre un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:
SOGGETTI INTERESSATI
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Esercenti attività d’impresa |
MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
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60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
ESCLUSIONI
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Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. |
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DONAZIONI – DETRAZIONI FISCALI
Art. 66
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Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali
È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Donazioni effettuate da imprese
Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. |
ACCERTAMENTI – SOSPENSIONI
Art. 67
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Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori. |
ISTANZE di INTERPELLO
Art. 67
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Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale. |
ALTRE SOSPENSIONI
Art. 67
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Sono inoltre sospesi i termini di cui:
- all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (regime di adempimento collaborativo);
- all’art. 1-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 1997, n. 96 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata);
- agli articoli 31-ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) del D.P.R. n. 600/1973;
- alle procedure di Patent Box (art. 1, commi da 37 a 43, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).
Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività – non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza – consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto, n. 241, e dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Norme applicabili
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. |
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Art. 68
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Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione(*);
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate(*);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(*);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
(*) Ripresa della riscossione
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. |
“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO e STRALCIO”
Art. 68
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Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:
- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).
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COMUNICAZIONI di INESIGIBILITÀ
Art. 68
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Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. |
GIOCHI
Art. 69
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Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.
Ripresa della riscossione
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Bingo
A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, non è dovuto il canone di cui all’art. 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
Indizione delle gare
Prorogata di 6 mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco. Prorogata inoltre l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto. |
MENZIONE sul SITO del MEF
Art. 71
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I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
AGRICOLTURA E PESCA
Art. 78
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Contributi Pac
È possibile aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi riconosciuti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi Pac (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44).
Copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari
Il decreto-legge istituisce un fondo (con una dotazione per il 2020 di 100 milioni) per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
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PROCESSI TRIBUTARI
Art. 83
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Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione). |
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Artt. 84, 103
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Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno. |
BONUS PUBBLICITÀ
Art. 98
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Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria, ai sensi dell’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020. |
DOCUMENTI di IDENTITÀ
Art. 104
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Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio). |
SERVIZI POSTALI
Art. 108
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Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261)
Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201 , D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
L’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev’essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. |
SOCIETÀ – APPROVAZIONE del BILANCIO
Art. 106
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Proroga del termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Semplificazioni
Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:
- il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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