Cosa contiene il decreto
Il decreto varato dal Consiglio dei Ministri contiene diverse norme, con l’intento di sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Oltre ad una serie di norme che hanno l’obiettivo di potenziare il Sistema Sanitario Nazionale, messo a dura prova in questi giorni, sono previste importanti disposizioni che aiutano il mondo del lavoro.
A tal fine, l’attenzione è rivolta, oltre alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali, anche agli ammortizzatori sociali, ad alcune forme di congedo per i lavoratori che hanno esigenze di accudire i propri figli essendo le scuole di ogni ordine e grado chiuse.
Per non parlare di una indennità una tantum riconosciuta a varie categorie di lavoratori tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori professionisti iscritti alla gestione separata INPS, gli autonomi iscritti alla gestione speciale dell’AGO, i lavoratori stagionali del settore turismo o quelli del settore agricolo.
Un altro capitolo riguarda il pacchetto di sostegno finanziario alle imprese.
Tra le altre cose, sono previste alcune norme che, in deroga al trattato UE sugli aiuti di Stato, prevedono canali privilegiati di accesso al sistema dei finanziamenti bancari.
Le sospensioni dei versamenti fiscali
Un importante blocco di norme ha ad oggetto misure di carattere fiscale.
Sostanzialmente, il decreto prevede diversi livelli di sospensione, facendo una selezione tra i contribuenti interessati alle stesse.
Su questo aspetto, nei giorni scorsi, si sono rincorse una serie di voci, prima confermate e poi prontamente smentite.
In un primo momento, si è parlato di un intervento mirato solo per alcune categorie di contribuenti (soggetti entro i limiti di ricavi per la contabilità semplificata, attualmente di 400.000 euro per il settore servizi e 700.000 euro per gli altri settori).
Successivamente, però, ciò è stato smentito.
Lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, nella serata del 13 marzo, è intervenuto con un comunicato, dal testo a dire il vero alquanto sibillino, anche per dare qualche certezza, considerato i tempi per l’approvazione del decreto si allungavano.
In tale occasione è stato affermato che: “I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Come detto, leggendo bene queste poche righe non è risultato da subito evidente se si trattava di una sospensione davvero generalizzata.
E il decreto legge approvato conferma, almeno in parte, questi sospetti.
Infatti, è possibile evidenziare due norme di carattere generale (e quindi applicabili a tutti i contribuenti) e altre norme di carattere particolari (e cioè che riguardano solo determinate categorie di contribuenti).
Proroghe generali
Le norme che riguardano tutti i contribuenti possono essere così sintetizzate:
- slitta al 20 marzo 2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020; pertanto, si fa riferimento al versamento dell’IVA, delle ritenute, addizionali, ecc.;
- slittano al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; pertanto, ad esempio, la dichiarazione IVA annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa entro il 30 giugno.
Non rientrano nella proroga di cui al punto precedente le scadenze relative alla dichiarazione precompilata, già oggetto di proroga con l’art. 1 del D.L. n. 9/2020, che, pertanto, restano confermate (ad esempio, la trasmissione della CU rimane al 31 marzo).
Proroghe particolari
Oltre a quanto detto sopra, sono previste alcune ulteriori proroghe che, però, interessano solo determinate categorie di contribuenti.
In particolare, è disposto che:
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. n. 600/1973), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’IVA: questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Inoltre:
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), restano ferme le precedenti disposizioni (in particolare, quelle di cui all’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020); viene comunque previsto che i versamenti sospesi ai sensi del D.M. 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato);
- sono previste specifiche sospensioni per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (settore turismo, intrattenimento, cultura e sport): in particolare, si ampliano le categorie che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, e ora anche dell’IVA di marzo, dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (art. 8, D.L. n. 9/2020), con versamento da effettuare entro il 31 maggio (unica soluzione o in 5 rate mensili) mentre per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di estende fino al 31 maggio 2020 (con versamento da effettuare entro il 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili).