Premessa
Non sono bastate le misure, che già erano apparse di forte impatto, disposte dal decreto in vigore dall’8 marzo. Già a partire da oggi, 10 marzo 2020, il panorama dei divieti muta completamente per la gran parte dell’Italia, quella parte che fino a ieri era nella “zona bianca”, ed ora si trova catapultata a far parte di un’unica “zona rossa”, che accomuna tutti, da nord a sud, isole comprese.
L’intero Paese viene “messo in quarantena”; l’imperativo, fortemente veicolato anche dalla comunicazione istituzionale e non, è quello di non uscire, se non nei casi di reale necessità, o per comprovate esigenze lavorative.
#iorestoacasa, questo lo slogan che identifica questo momento storico che ci vede tutti protagonisti, limitati nella nostra possibilità di movimento e tuttavia consapevoli (o almeno si spera), che molto, moltissimo, dipenda da ciascuno di noi.
Andiamo nel seguito a riassumere le disposizioni in vigore da oggi, misure che, ripetiamo, valgono indistintamente su tutto il territorio nazionale.
Misure contenitive valevoli in tutta Italia dal 10 marzo 2020
Le misure contenitive disposte per l’intera nazione consistono primariamente nella cancellazione delle disposizioni più blande previste inizialmente per quella che era la “zona bianca”, cui ora si applicano le direttive che andremo a riassumere qui di seguito. Come sempre, ci limiteremo a dar conto di quelle che con maggiore probabilità interessano le attività produttive e professionali.
Evitare gli spostamenti
Viene disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla nazione, nonché all’interno della nazione stessa, salvo che per gli spostamenti:
- motivati da comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- spostamenti per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ciò significa che sono vietati gli spostamenti all’interno di tutta la nazione che non siano essenziali, quali, ad esempio, quelli dovuti a viaggi di piacere e svago.
Resta possibile spostarsi per lavoro, e quindi recarsi al lavoro ed effettuare viaggi di lavoro indifferibili, così come proseguirà la distribuzione delle merci.
Controlli verranno effettuati su tutto il territorio nazionale. Chiunque, spostandosi, potrebbe essere fermato e chiamato a rendere conto del perché non si trova presso la sua abitazione.
A tal fine, è possibile rilasciare una autocertificazione (si richiama il modello precedentemente diffuso per la zona rossa, che ormai interessa tutta Italia).
Manifestazioni sportive
La lettera d) dell’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo, in materia di manifestazioni sportive, è stato sostituito integralmente con il D.P.C.M 9 marzo 2020 ; sostanzialmente, lo sport deve fermarsi su tutto il territorio nazionale, salvo limitatissime eccezioni.
Viene infatti previsto che: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Chiuse quindi tutte le palestre e strutture similari, con la sola eccezione, a porte chiuse, solo per gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, e fermo restando la necessità da parte delle associazioni e società sportive di effettuare controlli atti a contenere il rischio di contagio, a mezzo di proprio personale medico.
Divieto di assembramento
Altra nuova disposizione, non presente nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 , è l’introduzione di un generico ed assoluto divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Disposizioni in materia di lavoro
Raccomandata la promozione da parte di datori di lavoro pubblici e privati della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo o ferie.
Sostanzialmente, l’invito implicito è quello di fermare, laddove possibile, le attività, in modo tale da contribuire a diminuire i contatti sociali ed invitando i dipendenti a porsi in congedo o ferie.
Attività che devono essere sospese
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- Servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- Corsi professionali, master, convegnistica. È possibile la prosecuzione della sola formazione a distanza, nonché quella espressamente dedicata alla formazione in taluni settori medici;
- Musei e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura;
- Manifestazioni organizzate, eventi in luoghi pubblici o privati (feste, convention ecc.), compresi quelli connessi a eventi culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- Cinema, teatri;
- Scuole di ballo;
- Sale giochi, scommesse e bingo;
- Discoteche e locali similari;
- Pub;
- Impianti nei comprensori sciistici;
- Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori;
- Centri benessere e centri termali, con l’esclusione di quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- Centri culturali, sociali e ricreativi.
Bar e ristoranti aperti, ma ad orario imposto e nel rispetto della distanza di sicurezza
Le attività di bar e ristorazione possono restare aperte esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00.
In capo al gestore ricorre l’obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Negozi aperti, ma solo se la distanza di sicurezza viene rispettata
Possono proseguire l’ordinaria attività le attività commerciali non soggette alle maggiori restrizioni sovra citate, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. Se il locale, o le caratteristiche dell’attività svolta, non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, l’esercizio deve restare chiuso.
È indispensabile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori; in caso di violazione, la sanzione consiste nella sospensione dell’attività.
Centri commerciali chiusi nel weekend
Nelle giornate festive e prefestive devono restare chiuse:
- le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali;
- gli esercizi commerciali presenti nei mercati.
Nei giorni feriali, tali strutture possono operare solo a condizione che il gestore predisponga le condizioni atte a consentire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, ad esempio contingentando gli ingressi. Se, per esigenze organizzative o strutturali, non si è in grado di garantire la distanza di un metro, la struttura deve chiudere. In caso di violazione, l’attività viene sospesa.
Possono restare aperti anche nel weekend:
- farmacie;
- parafarmacie;
- punti di vendita di generi alimentari
ma solo a condizione del rispetto della distanza di sicurezza di un metro e, nuovamente, se le caratteristiche dei locali o organizzative non consentono di creare le condizioni affinché tale distanza sia rispettata, anche queste strutture dovranno restare chiuse. In caso di violazione, interviene la sospensione dell’attività.
Le disposizioni ulteriori
Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 cancella gli effetti degli artt. 2 e 3 del precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020, laddove incompatibili.
Restano quindi ferme alcune prescrizioni presenti nel precedente decreto, che non sono state riviste, quali:
le strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, devono definire, tramite la direzione sanitaria, le condizioni di accesso alle strutture stese, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; resta fermo il fatto che il combinato disposto delle vecchie e delle nuove disposizioni fa sì che le visite di pura cortesia non potranno più avere luogo, non trattandosi di esigenze indifferibili.
resta confermato l’incentivo al lavoro agile ex artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL.
Arco temporale cui si applicano le nuove disposizioni
Le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 entrano in vigore il 10 marzo 2020 e tali resteranno fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori successive variazioni o integrazioni.