Premessa
Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 600 euro per il mese di marzo, non soggetta ad imposizione fiscale, a favore di una serie di lavoratori autonomi iscritti all’INPS, previa presentazione di apposita istanza telematica tramite il proprio sito istituzionale (il canale sarà aperto il 1° aprile 2020).
Il summenzionato D.L. n. 18/2020 , tuttavia, non aveva preso in considerazione la posizione dei lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private (es. Commercialisti, Geometri, Avvocati, Architetti, ecc.): ad essere espressamente stabiliti con il Decreto “Cura Italia”, infatti, sono state solo le condizioni di accesso all’aiuto da parte dei soggetti iscritti all’INPS, mentre per gli iscritti alle casse di categoria era stata introdotta solo una previsione residuale, all’art. 44 del Decreto stesso.
Tale art. 44, comma 1 , prevede che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, venga istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, e che di tale fondo avrebbero potuto giovarsi anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Per la concreta attuazione di quanto previsto all’art. 44, comma 1 , il secondo comma del medesimo articolo demandava ad uno o più decreti da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, finalizzati alla definizione i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché la eventuale quota del Fondo destinabile, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse.
Il Decreto Ministero del Lavoro – Mef del 28 marzo 2020 interviene ora a stabilire la somma destinata alle casse di previdenza per il sostegno dei professionisti iscritti, con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Una tantum professionisti
L’importo dell’una tantum concessa ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è identico a quello previsto dal Decreto “Cura Italia” a favore dei soggetti ivi considerati, ovvero 600 euro per il mese di marzo.
Anche per i professionisti l’una tantum non sarà soggetta a tassazione e non è cumulabile con le ulteriori tipologie di una tantum 600 euro Covid (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
Non possono altresì accedere al beneficio i percettori di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 44 , l’indennità, nel caso degli iscritti alle casse, non spetterà indistintamente a tutti, bensì sarà strettamente connessa alla cessazione, riduzione o sospensione dell’attività libero professionale, nonché al reddito conseguito nel 2018.
Il Decreto prevede che l’indennità sia corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
Limiti reddituali e condizioni di accesso al beneficio
Il Decreto prevede due scenari di diritto alla corresponsione dell’indennità: uno dedicato a condizioni di lavoro limitate, per le quali è prevista una soglia reddituale più bassa, e l’altro dedicato alle situazioni peggiori, la cessazione o la sospensione dell’attività, per le quali la soglia reddituale è più ampia.
Caso 1 – limitazione dell’attività (art. 2, lettera a) )
Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:
- il professionista abbia percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (redditi da locazioni brevi), non superiore a 35.000;
- il professionista deve aver subito una limitazione alla propria attività in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Caso 2 – cessazione o sospensione dell’attività (art. 2, lettera b) )
Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:
- il professionista abbia percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro;
- il professionista abbia cessato o ridotto o sospeso, l’attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il caso della cessazione, la partita IVA deve essere stata chiusa nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per il caso della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa occorre invece trovarsi in una situazione di comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Procedure operative
La domanda per l’ottenimento dell’indennità dovrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 ed entro il 30 aprile direttamente agli enti di previdenza di appartenenza, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.
L’istanza dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
L’istanza dovrà essere corredata da una autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b);
- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a);
All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Saranno gli enti di previdenza a verificare il rispetto dei requisiti ed ad erogare l’indennità, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Le casse trasmetteranno i dati dei soggetti beneficiari all’Agenzia delle Entrate e all’INPS per i dovuti controlli incrociati e, settimanalmente, a partire dall’8 aprile, trasmetteranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.
Se da tali dati dovesse emergere un possibile sforamento delle somme messe a disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo comunicherà agli enti previdenziali, che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa variazione di bilancio che stanzi nuove somme (art. 126, comma 7 , D.L. n. 18 del 2020).