Premessa
Lo stop a tutte le attività, anche lavorative, con la sola esclusione dei servizi essenziali, imposto a carico di quei Comuni italiani che attualmente si trovano al centro dell’epidemia del Coronavirus, non poteva che avere ricadute anche in ambito fiscale. L’esigenza che la questione venisse affrontata celermente era emersa sin dalle prime ore, quando la gravità della situazione sanitaria era apparsa in tutta la sua evidenza, anche e soprattutto in considerazione del primo provvedimento straordinario assunto dal Governo a seguito del Consiglio dei Ministri riunitosi in sessione straordinaria nella serata di sabato 22 febbraio. Il CNDCEC e l’AIDC, immediatamente, avevano sollecitato il Governo affinché la questione venisse affrontata anche dal punto di vista fiscale, aspetto questo che – in un primo momento – era stato del tutto tralasciato.
Il decreto MEF firmato il 25 febbraio, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha posto rimedio a questo vuoto informativo, prevedendo specifiche disposizioni in materia di scadenze degli adempimenti e dei versamenti, che andiamo nel seguito riportare.
Oggetto e termini della sospensione
Viene disposta la sospensione dei:
- termini dei versamenti (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione);
- termini degli adempimenti tributari;
scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Tutti gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 aprile 2020.
A potersi giovare della sospensione sono esclusivamente i soggetti (persone fisiche o giuridiche) la cui residenza o sede operativa ricada nella cosiddetta “area rossa”, ovvero quella nella quale sono state imposte le maggiori restrizioni.
Quali sono i Comuni della “zona rossa” ed i soggetti interessati dalla sospensione
I Comuni cui occorre fare riferimento per quanto riguarda la sospensione degli adempimenti tributari sono i seguenti:
Regione | Comune |
Lombardia | Bertonico (LO) |
Casalpusterlengo (LO) | |
Castelgerundo (LO) | |
Castiglione D’Adda (LO) | |
Codogno (LO) | |
Fombio (LO) | |
Maleo (LO) | |
San Fiorano (LO) | |
Somaglia (LO) | |
Terranova dei Passerini (LO) | |
Veneto | Vo’ (PD) |
Affinché la sospensione sia fruibile rileva:
-
- per le persone fisiche l’aver residenza oppure sede operativa nei Comuni sovra elencati alla data del 21 febbraio 2020;
- per le persone giuridiche, l’aver sede legale oppure sede operativa nei Comuni sovra elencati alla data del 21 febbraio 2020.
Sospensione ritenute alla fonte
Dispone altresì il Decreto che i sostituiti di imposta aventi sede legale o sede operativa nel territori dei Comuni sovra elencati, nel medesimo lasso di tempo oggetto della sospensione dai versamenti (ovvero 21 febbraio – 31 marzo) non operano le ritenute alla fonte di cui agli art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente), 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. n. 600/1973.
Conclusioni
La lettura del Decreto, se da un lato consente di tirare un sospiro di sollievo almeno per quanto riguarda le aree più critiche, lascia spazio a più di una perplessità.
Innanzi tutto non si può non rilevare come l’area fatta salva dagli adempimenti e versamenti sia estremamente ridotta; viene definita “area rossa”, ma in realtà sarebbe più opportuno definirla “area nera”, poiché gravi ricadute dell’emergenza Coronavirus sono rilevabili in aree ben più estese di quelle rappresentate dalla disposizione appena emanata.
È infatti abbastanza difficile comprendere come si possa pretendere il rispetto delle scadenze, quanto meno con riferimento a quelli che sono adempimenti dai quali non discende un immediato gettito (esempio le LI.PE.), dinnanzi ad una situazione che vede intere regioni, la Lombardia in particolare, in estrema difficoltà. Non fosse altro per questioni di prudenza, e peraltro in osservanza anche a quelle che sono state le indicazioni fornite dalle autorità, sono infatti moltissimi i soggetti e le strutture che stanno cercando di limitare al massimo gli spostamenti, e ciò certamente non solo nei Comuni dai quali, per espressa previsione governativa, non è possibile uscire (né è possibile entrare).
La città di Milano, per citare il caso più importante, ma anche Venezia, Cremona, e l’elenco potrebbe essere ancora molto lungo, hanno visto moltissime aziende invitare il personale a lavorare dal proprio domicilio, laddove possibile, o comunque a stare a casa, ma ciò – quando c’è di mezzo il fisco – non è sempre possibile.
Inoltre, è stata del tutto ignorato il fatto che le aziende possono essere operativamente ubicate in un luogo, ma aver affidato la consulenza e l’assistenza fiscale e contabile a Professionisti che non si trovano nel medesimo Comune. Potenzialmente, quindi, un’azienda avente sede in un luogo diverso da quelli elencati, ma che si appoggi a professionisti aventi studio nella “zona rossa”, non potrà avvalersi della sospensione dei versamenti, ma non si comprende affatto a come potrà essere realmente posta nelle condizioni di ottemperare.
Eppure, il luogo di deposito delle scritture contabili è noto all’Agenzia delle Entrate, e già potrebbe essere un’informazione utile che non è stata presa in considerazione, per quanto anche in questo caso non esaustiva né risolutiva. Infatti, l’azienda ben potrebbe avere la tenuta delle scritture contabili al proprio interno e tuttavia appoggiarsi ad un professionista ubicato in altro luogo per le comunicazioni ed i dichiarativi, luogo che in questo momento potrebbe essere impossibile o sconsigliato raggiungere.
L’aspetto del tutto ignorato è la centrale importanza del “fattore umano”. Vi è infatti da chiedersi come possano ottemperare aziende (o professionisti) aventi sede o residenza fuori dal limitatissimo perimetro delineato, ma che abbiano gran parte della forza lavoro costretta a casa in quanto rientrante nella zona di maggiore diffusione del virus.
In conclusione – a parere di chi scrive – molto di più, e meglio, si poteva fare, quanto meno andando a delineare un perimetro ben più ampio dei soggetti beneficiari della sospensione, così che con maggiore probabilità lo stesso potesse rappresentare la maggior parte delle casistiche possibili.
Anche perché, ed è bene sottolinearlo, se nelle zone a maggiore diffusione si è creato il vuoto (basti vedere le immagini di queste ore della metropolitana di Milano), anche in luoghi che al momento, apparentemente, presentano un minor rischio, i timori – giustificati o meno che siano – hanno indotto molti a ridurre l’operatività al minimo. In Piemonte, ad esempio, ed in particolar modo nella città di Torino, molte sono le aziende e gli studi che hanno sospeso le attività, in attesa di un quadro più chiaro della situazione sanitaria.
Si auspica che di tutto questo, quanto meno per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (al momento le Regioni più colpite), si tenga conto con successivi provvedimenti che prendano buona nota dell’evoluzione di una situazione che muta di ora in ora.