Premessa
Si dovrà attendere il 4 maggio affinché qualche ulteriore attività possa riprendere ad essere operativa. Sino a tale data, infatti, restano pienamente in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Dal 4 maggio 2020 scatterà quella che potremmo definire la “fase 2.1”, visto che l’allentamento del lock down è stato immaginato dal Governo come una serie di piccoli passi da compiersi via via, e da tenersi comunque strettamente monitorati nel tempo negli effetti per quanto riguarda la situazione epidemiologica.
Andiamo pertanto nel seguito a ricapitolare quanto anticipato in sede di conferenza stampa, premettendo che il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020 di fatto va solo a regolamentare la primissima fase, ovvero le riaperture del 4 maggio, mentre i passaggi successivi risiedono, al momento, solo nelle intenzioni e nei programmi, ma dovranno essere confermati da successivi decreti.
Disposizioni di carattere generale, mobilità
A partire dal 4 maggio si allenta un po’ la morsa agli spostamenti. Se sino a tale data non è possibile allontanarsi dal comune di residenza se non per ragioni di lavoro, salute o comprovato stato di necessità, tale presupposto sarà mantenuto, ma nel ben più ampio ambito regionale.
In più, ma sempre e solo nell’ambito della medesima regione, sarà possibile spostarsi anche per far visita ai propri familiari, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza ed evitando ogni tipo di assembramento. Oltre la regione, invece, continueranno a restare valide le sole ragioni di salute, lavoro ed esigenze indifferibili.
Resta dunque un miraggio il potersi recare presso l’eventuale seconda casa, sia entro che fuori regione; tuttavia, si potrà nuovamente svolgere attività sportiva e motoria, anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione, ma solo laddove si tratti di attività individuale e rispettando due metri di distanziamento sociale nel caso di attività sportiva, un metro nel caso di attività motoria.
Parchi e giardini potranno riaprire, ma solo se sarà possibile contingentare gli ingressi e garantire le misure di sicurezza; in difetto, è facoltà e compito dei Sindaci continuare a disporne la chiusura.
Per quanto riguarda, invece, lo sport svolto a livello professionale, potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti e gli atleti di interesse nazionale, ma solo nel caso in cui pratichino sport individuali, mentre le squadre, amatoriali e professionali, dovranno ancora attendere.
Una novità di rilievo riguarda il monitoraggio della sintomatologia. Fermo restando il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione nel caso di quarantena o infezione da Covid-19, si rafforza il controllo sui casi “possibili”, con la previsione di obbligo di non lasciare la propria abitazione e contattare le strutture sanitarie anche nel caso di sintomatologia influenzale o temperatura superiore a 37,5. Quest’ultima previsione, pertanto, rispetto a quanto previsto in precedenza passa da raccomandazione a obbligo.
Nessuna novità invece per quanto riguarda le disposizioni inerenti le diverse situazioni che possono creare aggregazione o assembramenti: continuano a restare sospesi meeting, riunioni, feste, eventi, mostre ecc. Resta inoltre il divieto di cerimonie religiose, mentre è possibile accedere ai luoghi di culto, purché evitando assembramenti e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.
Dal 4 maggio 2020 sarà possibile partecipare ai funerali; tale possibilità, tuttavia, sarà riservata esclusivamente ai parenti di primo e secondo grado dei defunti, e per un massimo di 15 persone, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e con obbligo di mascherina.
Commercio al dettaglio, ristorazione, servizi alla persona
Con riferimento alle stesse, infatti, è previsto che nulla muti sia per quanto riguarda il commercio di vicinato che i servizi alla persona, che dovranno quindi continuare a restare chiusi, salvo le attività già individuate come essenziali.
Unica eccezione, l’inserimento di una nuova categoria di commercio di vicinato autorizzato, che pone fine ad una lunga diatriba: dal 4 maggio potranno riaprire gli esercizi di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.) dal 4 maggio 2020 sarà possibile, in aggiunta all’attuale consegna a domicilio, impostare l’attività di asporto. L’asporto sarà consentito esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale, delle misure igieniche e di sicurezza, ed a condizione che i pasti somministrati vengano consumati al di fuori dei locali e non nella prossimità degli stessi, onde evitare assembramenti.
In conferenza stampa è stata altresì annunciata la possibile evoluzione futura per i settori qui analizzati.
A partire dal 18 maggio 2020 potrebbero riaprire le attività di commercio al dettaglio, nonché i musei, le mostre e le biblioteche. Parimenti, a partire da tale data potrebbero essere nuovamente autorizzati gli allenamenti degli sport a squadre.
I servizi alla persona (estetisti, parrucchieri ecc.), invece, dovranno attendere presumibilmente fino a giugno.
L’evoluzione della situazione, così come immaginata, è comunque subordinata anche alla verifica di quanto accadrà con l’allentamento delle misure di lock down imposte alle industrie ed al commercio all’ingrosso, che di seguito andiamo ad analizzare.
Industria e commercio all’ingrosso
L’allentamento delle misure restrittive comincerà a partire dal settore industriale, dal settore delle costruzioni edilizie e dal commercio all’ingrosso.
A partire dal 4 maggio 2020, infatti, potranno riprendere l’attività le manifatture e le attività di costruzione, nonché il commercio all’ingrosso laddove posto a servizio delle attività essenziali.
Di fatto, il nuovo decreto dispone la revisione dell’elenco delle attività consentite, fissato una prima volta dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e già revisionato dal D.M. 25 marzo 2020, ed ancora dal D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Le attività che potranno riprendere ad operare, (elencate all’allegato 3 del decreto, che risulta firmato per quanto non ancora pubblicato in G.U.), dovranno rispettare precise disposizioni anti contagio, fissate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020.
Questo quanto alle disposizioni generali, cui si affiancano ulteriori protocolli specifici di settore:
- Protocollo 24 aprile 2020 relativo ai cantieri;
- Protocollo settore trasporto e logistica 20 marzo 2020.
Al fine di farsi trovare pronti per la riapertura, i settori interessati all’allentamento delle misure di contenimento a partire dal 4 maggio 2020 potranno, già a partire dal 27 aprile, “riaprire i cancelli”, ma solo ed esclusivamente al fine di porre in essere tutte le attività propedeutiche al rispetto dei Protocolli di sicurezza, cui è indispensabile ottemperare al fine della riapertura delle attività produttive.
L’effettiva possibilità di riprendere l’attività dipenderà, in sintesi, dal nuovo elenco delle attività produttive consentite, ma sarà comunque subordinato al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio. Tutto ciò, comunque, potrebbe ancora non bastare.
È stato infatti previsto un controllo costante della situazione epidemiologica, volto ad evitare che l’allentamento delle misure di contenimento si traduca in una nuova ed incontrollata esplosione dei contagi.
A tal fine, è stato messo a punto un meccanismo di monitoraggio giornaliero, su base regionale.
Se da tale monitoraggio emergesse un aggravamento del rischio sanitario, potrebbero essere imposte nuove restrizioni.
Il monitoraggio sarà a cura delle Regioni, che con cadenza giornaliera dovranno controllare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere comunicati, sempre giornalmente, al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Laddove emergesse un peggioramento della situazione di rischio, in base a soglie di criticità definite dal Ministero della Salute, spetterà al Presidente della Regione proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti inerenti le attività produttive.
Tali misure graveranno sulle aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento della situazione sanitaria.