Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28
Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l’anno 2020.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari:
- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).
Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi.
Per l’anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:
- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:
- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.
Continuano ad applicarsi anche per l’anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:
- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.