Con riferimento al 2020, i contribuenti hanno avuto la possibilità di rivalutare:
- i terreni edificabili o agricoli posseduti al di fuori del regime d’impresa e/o il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati, qualificate o meno, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti (redazione e giuramento della perizia) entro il 30 giugno 2020;
- il valore di acquisto dei predetti beni interessati e posseduti alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020 (art. 137 del Decreto “Rilancio”).
Per il 2021, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
La procedura di rideterminazione del costo o valore d’acquisto di partecipazioni e terreni si considera perfezionata soltanto con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva, pari all’11% del valore risultante dalla perizia.
In caso di rateazione il contribuente può dilazionare il pagamento fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo:
- a decorrere dalla data del 30 giugno 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- a decorrere dalla data del 15 novembre 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020.
In ogni caso, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Tenuto conto che il regime agevolativo in analisi è stato prorogato numerose volte negli anni, appare utile sottolineare la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta, l’imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
Rivalutazione ex art. 1, commi 693-694, Legge n. 160/2019 | Rivalutazione ex art. 137, D.L. n. 34/2020 | |
Data possesso beni | 1.1.2020 | 1.7.2020 |
Aliquota imposta sostitutiva | 11% | |
1a o unica rata | 30 giugno 2020 | 15 novembre 2020 |
2a rata | 30 giugno 2021 | 15 novembre 2021 |
3a rata | 30 giugno 2022 | 15 novembre 2022 |
La compilazione del modello redditi PF 2021
I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutazione del valore delle partecipazioni ex Legge n. 160/2019 e D.L. n. 34/2020 sono tenuti a compilare la Sezione VII del quadro RT del modello Redditi PF 2021.
La sezione, denominata “Partecipazioni rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”, si compone dei righi RT105 e RT106 nei quali indicare:
- a colonna 1: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- a colonna 3: l’imposta sostitutiva dovuta;
- a colonna 4: l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- a colonna 5: l’imposta pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella casella di colonna 6: da barrare se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato;
- nella casella di colonna 7: da barrare se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.
Nel 2020 il sig. Mario ha rideterminato il costo di acquisto di una partecipazione non quotata al 1° gennaio 2020. Il valore di perizia risulta pari a 900.000 euro, mentre l’imposta sostitutiva è pari a 99.000 euro (11% di 900.000). Si supponga che il contribuente abbia effettuato un’operazione analoga al 1° gennaio 2018, con una perizia che allora aveva evidenziato un valore di 400.000 euro, scegliendo di ripartire in tre rate l’imposta sostitutiva, pari a 32.000 euro (8% – aliquota in vigore nel 2018 – di 400.000), delle quali soltanto due versate, per complessivi 21.333 euro.
La sezione VII del modello Redditi PF 2021 andrà compilata come di seguito:
Del tutto analoghe le modalità di compilazione della sezione X – “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni” del quadro RM, composta dai righi da RM20 a RM22, da utilizzare qualora oggetto della rivalutazione siano terreni edificabili o agricoli, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, al di fuori del regime d’impresa.
Come precisato dalle istruzioni al modello ministeriale:
- nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta;
- nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Il sig. Verdi al 1° luglio 2020 era proprietario di un terreno edificabile acquistato a 50.000 euro. Il valore di perizia risulta pari a 200.000 euro e, di conseguenza, l’imposta lorda pari a 22.000 (11% di 200.000).
Supponendo che per un’operazione di rivalutazione già eseguita in passato il contribuente abbia già versato un’imposta sostitutiva di 7.000 euro, la compilazione della sezione X del quadro RM è la seguente:
Gli effetti della mancata indicazione del modello redditi
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, l’omessa indicazione delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni nei rispettivi righi del modello Redditi PF non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta in ogni caso valida, in quanto perfezionata con la perizia asseverata e con il pagamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro i relativi termini (cfr. circolare 1/E del 15 febbraio 2013).
L’omissione, tuttavia, costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, comprese tra 250,00 euro e 2.000,00 euro.