Premessa
Ultima chiamata 1° ottobre 2020 per le imprese iscritte al Registro delle Imprese per quanto riguarda la comunicazione di un indirizzo PEC valido.
Il D.L. “Semplificazioni”, n. 76 del 16 luglio 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella G.U. 16 luglio 2020, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’art. 37, prevede infatti una stretta alla mancata comunicazione della PEC da parte delle imprese (ed anche dei professionisti iscritti ad ordini professionali, seppure con modalità diverse).
Gli inadempienti dovranno regolarizzare la propria posizione entro i 1° ottobre 2020, comunicando il domicilio digitale, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata, ed in caso di inadempienza verranno comminate pesanti sanzioni.
In realtà, l’obbligo di PEC esiste già da oltre un decennio, ma sino al Decreto “Semplificazioni” di fatto è rimasto in parte inattuato, posto che la mancata comunicazione di un indirizzo di posta certificata (o la presenza di un indirizzo divenuto invalido) di fatto non comportava conseguenze, se non quella di vedersi sospendere eventuali pratiche camerali.
Ora lo scenario muterà completamente. L’indisponibilità di un indirizzo PEC valido costituirà inoltre causa ostativa all’iscrizione di nuove imprese e dovrebbe aver termine anche il diffuso fenomeno di PEC comunicate ma di fatto non funzionanti, in quanto non rinnovate a scadenza; infatti, il Conservatore verificherà periodicamente gli indirizzi comunicati, e nel caso in cui il domicilio fiscale non risulti più raggiungibile, imporrà la regolarizzazione.
Laddove il soggetto interessato non proceda a comunicare un nuovo indirizzo valido, ne verrà assegnato uno d’ufficio, e ogni comunicazione recapitata su tale indirizzo si darà comunque per consegnata a tutti gli effetti di legge.
Più in generale, ogni soggetto iscritto al Registro delle Imprese disporrà sempre di un indirizzo digitale valido, poiché o provvederà in proprio, o gliene verrà assegnato uno d’ufficio.
Società – Obbligo di domicilio digitale e sanzioni
Ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008, come modificato dal Decreto “Semplificazioni”, le imprese costituite in forma societaria sono tenute a comunicare la propria PEC (ora domicilio digitale).
In caso di inadempienza è prevista una sanzione pari al doppio di quella prevista dall’art. 2630 del codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) di una società già iscritta a Registro delle Imprese, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2020, scatterà la sanzione con un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro (se il versamento della sanzione viene effettuato entro 90 giorni, l’importo dovuto sarà di 412 euro).
Alla società verrà inoltre assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Come si è detto in premessa, verrà anche monitorato lo “stato in vita” della PEC, se già comunicata in precedenza. Laddove il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese rilevi (anche a seguito di segnalazione) un domicilio digitale inattivo, lo stesso richiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, e se il soggetto interessato provvederà entro tale termine non saranno comminate sanzioni.
Decorsi i 30 giorni, in caso di inattività da parte della società, si verrà a creare una situazione identica a quella di mancato deposito della PEC entro il 1° ottobre: scatterà quindi la sanzione e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio fiscale.
Per completare il quadro, occorre richiamare il caso delle società che richiedono l’iscrizione alla CCIAA: tale iscrizione sarà negata nel caso di indisponibilità di un indirizzo PEC valido.
Ditte individuali – Obbligo di domicilio digitale e sanzioni
Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione del domicilio fiscale (ovvero la PEC) entro il 1° ottobre 2020 valgono anche per le imprese individuali iscritte a Registro delle Imprese, a meno che non siano soggette a procedure concorsuali.
In caso di inadempienza, tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società non scatterà immediatamente la sanzione.
Il Conservatore del Registro delle Imprese, infatti, diffiderà l’impresa interessata a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni.
Al perdurare dell’inadempienza, nel caso di ditta individuale la sanzione prevista è pari al triplo di quella di cui all’art. 2194 del codice civile.
In caso di inadempienza entro il 1° ottobre 2020, la ditta individuale si vedrà comminare una sanzione minima di 30 euro, e massima di euro 1.548 (ridotte a 60 euro in caso di versamento entro 90 giorni), e all’impresa verrà assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Similarmente a quanto previsto per le società, inoltre, verrà verificato che l’indirizzo PEC comunicato risulti attivo. In caso negativo, l’impresa verrà invitata a depositare un nuovo recapito entro 30 giorni (in assenza di sanzioni); se i 30 giorni non saranno rispettati, scatterà la sanzione come sopra, e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.
Infine, anche per le ditte individuali, l’iscrizione al Registro Imprese sarà negata nel caso di indisponibilità di un domicilio digitale valido.
Procedure semplificate per la comunicazione della PEC
Se da un lato il Decreto “Semplificazioni” costituisce, come si è visto, una forte stretta con riferimento all’obbligo di disponibilità e comunicazione di una PEC valida, d’altro canto sono state semplificate le procedure di comunicazione del domicilio fiscale (ovvero della PEC) al Registro delle Imprese.
Infatti, non sarà più necessario effettuare una vera e propria pratica camerale, con conseguenti diritti e bolli e tariffe.
Il domicilio digitale può essere comunicato al Registro Imprese, gratuitamente, tramite un nuovo servizio semplificato, accessibile via web all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/.
Per l’utilizzo del servizio da parte di titolari d’impresa o legali rappresentanti di società, basterà essere dotati di una casella PEC presso uno dei Gestori autorizzati, ed essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.