Premessa
A partire dal 4 maggio 2020, e sino al 17 maggio, l’unico riferimento normativo cui occorrerà guardare per la verifica delle attività consentite sarà il D.P.C.M. 26 aprile 2020, con annessi allegati, consistenti nei diversi protocolli anticontagio – variabili a seconda dell’attività svolta – il cui rispetto è condizione essenziale affinché l’attività possa essere esercitata, sia che si tratti di attività già attualmente autorizzata, sia che si tratti di “riapertura” a partire dal 4 maggio 2020.
Le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile , infatti, si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (che a sua volta aveva sostituito i D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 ), e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dai commi 7 , 9 e 11 dell’art. 2, che si applicano già a partire dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020.
La previsione normativa vede quindi già in vigore le seguenti disposizioni:
- ai sensi del comma 7 dell’art. 2, viene previsto (meglio sarebbe dire riproposto, in quanto conforme alle precedenti disposizioni), che le imprese le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche alle attività consentite – peraltro passibili di ulteriori revisioni con semplice decreto MISE – o sospese per altra ragione (es. mancato rispetto dei protocolli di sicurezza) potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro tre giorni dal decreto di modifica, o dal provvedimento di sospensione. Entro tale lasso di tempo sarà consentita anche la spedizione delle merci in giacenza;
- ai sensi del comma 9 dell’art. 2, viene previsto che le imprese cui viene consentita la ripresa dell’attività il 4 maggio possano prepararsi alla riapertura, svolgendo tutte le necessarie attività propedeutiche, già a partire dal 27 aprile. È quindi consentita una sorta di pre-apertura, ma esclusivamente finalizzata alla preparazione alla ripresa effettiva dell’attività;
- ai sensi del comma 11 dell’art. 2, viene previsto il monitoraggio su base regionale della situazione contagi, al fine di poter eventualmente imporre nuovi provvedimenti restrittivi, laddove l’allentamento del lock down si traducesse in un peggioramento del quadro epidemiologico. Su questa specifica previsione, di particolare rilevanza, si tornerà più approfonditamente nel seguito.
Entriamo dunque nel vivo, andando ad analizzare le previsioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020, in vigore – come si è detto – a partire dal 4 maggio e valevoli fino al 17 maggio.
A partire dal 18 maggio, infatti, è stato annunciato un ulteriore allentamento delle misure contenitive, che sarà definito con successivo Provvedimento.
Quanto alla logica del provvedimento, viene confermata l’impostazione adottata sin dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, mantenuta anche nei successivi interventi governativi, ovvero viene previsto il divieto di esercizio delle attività, tranne che per quelle specificatamente autorizzate ed elencate negli allegati al Decreto.
Corre tuttavia l’obbligo di sottolineare sin da subito che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 conferma il potere delle Regioni di imporre regole più restrittive rispetto a quelle previste dal Governo per l’intero territorio nazionale; di conseguenza, la puntuale verifica della possibilità di poter effettivamente condurre la propria attività discende in primis dalla presenza della stessa nell’elenco di quelle autorizzate dal decreto, ma non può prescindere dalla successiva verifica dell’eventuale delibera emessa dalla Regione nella quale l’attività è concretamente svolta.
Le disposizioni di contenimento del contagio
Per quanto riguarda le disposizioni volte a contenere gli spostamenti, il D.P.C.M. 26 aprile conferma in gran parte quella che è l’impostazione sin qui adottata, ma con alcune importanti aperture (art. 1 ):
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute. Continuerà di conseguenza ad essere necessaria l’autocertificazione, la quale però conterrà la nuova variabile introdotta dal Decreto: “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Quando alla corretta interpretazione della locuzione “congiunti”, non presente nel Codice Civile, alcune interpretazioni sono state ipotizzate, tuttavia si resta in attesa di chiarimenti ufficiali che vadano ad individuare con precisione il perimetro di applicazione della norma;
- sono in ogni caso vietati gli spostamenti verso una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Si noti che le condizioni previste per lo spostamento (con l’esclusione della visita ai congiunti) sono esposte nei medesimi termini del precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020, che tuttavia poneva quale riferimento il Comune nel quale ci si trova, mentre il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ampia l’ottica su base regionale, ferme restando le motivazioni lavorative, di urgenza o per motivi di salute.
- soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 si trattava di raccomandazione, ora viene invece previsto l’obbligo, anche in conformità a quanto dettato dai protocolli sottoscritti in materia di sicurezza sul lavoro.
- È vietato lasciare l’abitazione o il luogo in cui si dimora nel caso di quarantena o conclamata positività al Covid-19.
- Restano fermi i divieti di assembramento, e conseguentemente continuano a restare vietate manifestazioni, mostre, eventi, convegni, fiere e similari, così come restano chiusi cinema, discoteche, palestre, piscine, impianti sciistici ecc.
- Quanto all’attività motoria, viene meno il riferimento alla “prossimità dell’abitazione”, sostituito dalla possibilità di esercitare attività sportiva o motoria, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri nel primo caso, e di un metro nel secondo caso.
- Resta ferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e la sospensione di gite, visite di istruzione e similari. La scuola prosegue in modalità “a distanza”.
- Consentiti i funerali (prima sospesi) con previsione di un numero massimo di 15 partecipanti, congiunti del defunto, con obbligo di distanza di un metro e di obbligo di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
Questo non è che un breve focus sulle principali disposizioni, prevalentemente accentrato sulle novità. Per la trattazione completa si rimanda all’art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, che sostanzialmente ricalca le disposizioni già attualmente vigenti, ivi compresa l’ormai nota previsione che le attività interdette possano comunque proseguire se condotte con “modalità a distanza”.
L’art. 3 del decreto detta le misure di informazione e prevenzione valevoli su tutto il territorio nazionale. Tra queste, oltre a specifiche indicazioni riservate al personale sanitario e il richiamo alle già ben note regole di regolare pulizia delle mani, uso dei disinfettanti, ecc. si segnala in particolar modo:
– ai sensi dell’art. 3, comma 1 , lettera e) la previsione che in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
– ai sensi dell’art. 3, comma 2 , l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con questi ultimi.
Il commercio al dettaglio
Con riferimento al commercio al dettaglio, l’art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, lettera z), ricalca esattamene il dettato del precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020, medesimo articolo e lettera, imponendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e per le attività considerate di prima necessità, analiticamente indicate all’allegato 1 del decreto.
Resta ferma anche la previsione che le attività espressamente autorizzate possono essere condotte sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali, a condizione che sia possibile accedere solo ed esclusivamente alle attività autorizzate.
Per quanto riguarda i mercati, ne viene confermata la chiusura, con la sola eccezione della vendita di generi alimentari.
L’allegato 1 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 assolve la medesima funzione dell’allegato 1 al D.P.C.M. 10 aprile 2020, elencando le attività di commercio di vicinato consentite a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020. Resta comunque fermo l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Dall’analisi comparata delle due disposizioni è possibile rilevare come non sia variato pressoché nulla, fatto salvo per l’espresso inserimento della vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi, già liberata in precedenza secondo l’interpretazione proposta dal ministro Bellanova, ed ora esplicitamente inserita nell’allegato 1 :
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE | ||
D.P.C.M. 10 aprile 2020
Allegato 1 in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 |
D.P.C.M. 26 aprile 2020
Allegato 1 in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020 |
Variato |
Ipermercati | Ipermercati | No |
Supermercati | Supermercati | No |
Discount di alimentari | Discount di alimentari | No |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | No |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | No |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | No |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) | No |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | No |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) | Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) | No |
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | No |
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari | Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari | No |
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione | Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione | No |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici | No |
Farmacie | Farmacie | No |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica | Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica | No |
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | No |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale | No |
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici | No |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia | No |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento | No |
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini | No |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | No |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione | No |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono | No |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici | No |
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria | Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria | No |
Commercio al dettaglio di libri | Commercio al dettaglio di libri | No |
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati | Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati | No |
non presente | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti | Variato |
Le attività autorizzate possono operare solo a condizione che:
1) venga rispettata la distanza minima interpersonale di un metro (art. 1 , lettera dd);
2) gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
3) venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
4) non sia previsto un divieto più stringente da parte della Regione nella quale l’attività viene svolta.
Agli esercizi vengono inoltre fornite una serie di raccomandazioni, enumerate all’allegato 5 al Decreto.
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
– attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
– per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
– per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Il decreto prevede le sovra elencate raccomandazioni, ma è indispensabile verificare le delibere regionali, posto che alcune Regioni tramutano alcune di queste raccomandazioni in obblighi, la cui violazione comporta la chiusura dell’esercizio.
La possibile riapertura di tutte le attività di commercio di vicinato è stata annunciata a partire dal 18 maggio, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.
La somministrazione di alimenti e bevande
Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che comunque può essere effettuato solo se nel rispetto della distanza di sicurezza.
Resta confermata la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda il confezionamento, sia per quanto riguarda il trasporto.
Dalla data del 4 maggio 2020 è altresì consentita la ristorazione con asporto, fermo restando il distanziamento sociale e con divieto di consumo degli alimenti e delle bevande all’interno dei locali (che restano pertanto chiusi al pubblico, salvo la consegna del cibo take away). È altresì vietato il consumo in prossimità dei locali stessi, e ciò al fine di evitare assembramenti.
Quanto all’attività di ristorazione con asporto, è necessario verificare attentamente le delibere regionali, posto sono già stati anticipati possibili dinieghi a questa nuova possibilità (come nel caso, ad esempio, della Regione Piemonte).
Resta consentita la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi situati lungo le autostrade, che tuttavia potranno vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, laddove sia possibile rispettare la distanza minima interpersonale.
La possibile riapertura degli esercizi di somministrazione è stata preannunciata a partire dal mese di giugno, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.
I servizi alla persona
Resta ferma la sospensione per tutte le attività che erogano servizi alla persona, con l’esclusione di quelle elencate all’allegato 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, che non presenta novità rispetto a quanto già previsto dall’allegato 2 al D.P.C.M. 10 aprile 2020:
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA AUTORIZZATE | ||
D.P.C.M. 10 Aprile 2020
Allegato 2 in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 |
D.P.C.M. 26 Aprile 2020
Allegato 2 in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020 |
Variato |
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | No |
Attività delle lavanderie industriali | Attività delle lavanderie industriali | No |
Altre lavanderie, tintorie | Altre lavanderie, tintorie | No |
Servizi di pompe funebri e attività connesse | Servizi di pompe funebri e attività connesse | No |
La possibile riapertura delle attività di servizio alle persone è stata preannunciata a partire dal mese di giugno, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.
I servizi e le attività garantite
Restano garantiti (art. 1, lettera e) ), nel rispetto delle norme igienico sanitarie:
- i servizi bancari;
- i servizi finanziari;
- i servizi assicurativi;
- le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
La formulazione non presenta differenze rispetto al D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Le attività professionali
Anche per le attività professionali, nulla cambia rispetto al passato.
Tali attività restano quindi autorizzate, con raccomandazioni:
- dare massima attuazione possibile alle modalità di lavoro agile (a distanza);
- incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale, obbligo di adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Resta sempre ferma la facoltà per le Regioni di imporre misure più restrittive rispetto al Decreto.
Le attività di commercio all’ingrosso, industriali e altre attività
È sul fronte delle attività di commercio all’ingrosso, industriali e mondo dell’edilizia che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 presenta sostanziali differenze rispetto a quanto previsto dal precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020.
A partire dal 4 maggio 2020 numerose sono le attività manifatturiere, edili e di commercio all’ingrosso che potranno riprendere ad operare, alla luce del notevole ampliamento dei codici ATECO elencati all’allegato 3 del Decreto, che elenca le attività autorizzate.
L’art. 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede infatti che siano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 . Tale allegato, peraltro, è suscettibile di ulteriori modifiche future, attuabili con decreto MISE.
Il medesimo art. 2 prevede che “resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali”, di conseguenza si ritiene che l’indicazione in allegato 3 di taluni ATECO (es. 45) riguardanti sia il commercio all’ingrosso che al dettaglio sia da intendersi come autorizzazione all’esercizio dell’attività esclusivamente con riferimento al commercio all’ingrosso.
Come sempre, resta consentito – anche alle attività non elencate all’allegato 3 – proseguire ad operare in modalità agile o a distanza.
A seguire l’analisi comparata delle vecchie e delle nuove disposizioni.
INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ | ||||
D.P.C.M. 10 aprile 2020
Allegato 3 in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 |
D.P.C.M. 26 aprile 2020
Allegato 3 in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020 |
Note | ||
ATECO | Descrizione | ATECO | Descrizione | Variato |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali | 1 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI | no |
2 | Silvicoltura ed utilizzo aree forestali | 2 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI | no |
3 | Pesca e acquacoltura | 3 | PESCA E ACQUACOLTURA | no |
5 | Estrazione di carbone | 5 | ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) | no |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | 6 | ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE | no |
assente | 7 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI | di nuova autorizzazione | |
assente | 8 | ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE | di nuova autorizzazione | |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale | 9 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE | Ampliato |
10 | Industrie alimentari | 10 | INDUSTRIE ALIMENTARI | no |
11 | Industria delle bevande | 11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE | no |
assente | 12 | INDUSTRIA DEL TABACCO | di nuova autorizzazione | |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali | 13 | INDUSTRIE TESSILI | Ampliato |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) | |||
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro | 14 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA | Ampliato |
assente | 15 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI | di nuova autorizzazione | |
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO | no |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) | 17 | FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA | Ampliato |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 18 | STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI | no |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 19 | FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO | no |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) | 20 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI | Ampliato |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 21 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI | no |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) | 22 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | Ampliato |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo | 23 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | Ampliato |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia | |||
assente | 24 | METALLURGIA | di nuova autorizzazione | |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale | 25 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) | Ampliato |
25.73.1 | Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili | |||
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo | |||
26.1 | Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche | 26 | FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI | Ampliato |
26.2 | Fabbricazione di computer e unità periferiche | |||
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche | |||
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità | 27 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE | Ampliato |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici | |||
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio | 28 | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA | Ampliato |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) | |||
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) | |||
assente | 29 | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI | di nuova autorizzazione | |
assente | 30 | FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | di nuova autorizzazione | |
assente | 31 | FABBRICAZIONE DI MOBILI | di nuova autorizzazione | |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche | 32 | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE | Ampliato |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza | |||
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri | |||
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) | 33 | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE | Ampliato |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 35 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | no |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 36 | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA | no |
37 | Gestione delle reti fognarie | 37 | GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE | no |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 38 | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI | no |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 39 | ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI | no |
assente | 41 | COSTRUZIONE DI EDIFICI | di nuova autorizzazione | |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) | 42 | INGEGNERIA CIVILE | Ampliato |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni | 43 | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI | Ampliato |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli | 45 | COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | Ampliato |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli | |||
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori | |||
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi | 46 | COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Ampliato |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco | |||
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici | |||
46.49.1 | Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria | |||
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali | |||
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori | |||
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico | |||
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici | |||
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento | |||
46.75.01 | Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura | |||
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 49 | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | no |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 50 | TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA | no |
51 | Trasporto aereo | 51 | TRASPORTO AEREO | no |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 52 | MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | no |
53 | Servizi postali e attività di corriere | 53 | SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE | no |
55.1 | Alberghi e strutture simili | 551 | ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI | no |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione | 58 | ATTIVITÀ EDITORIALI | no |
59 | ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE | no | ||
60 | ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE | no | ||
61 | TELECOMUNICAZIONI | no | ||
62 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | no | ||
63 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI | no | ||
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative | 64 | ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) | no |
65 | ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) | no | ||
66 | ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE | no | ||
assente | 68 | ATTIVITÀ IMMOBILIARI | di nuova autorizzazione | |
69 | Attività legali e contabili | 69 | ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ | no |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale | 70 | ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE | no |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 71 | ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE | no |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 72 | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO | no |
assente | 73 | PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO | di nuova autorizzazione | |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche | 74 | ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | no |
75 | Servizi veterinari | 75 | SERVIZI VETERINARI | no |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto | 78 | ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE | Ampliato |
80.1 | Servizi di vigilanza privata | 80 | SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE | Ampliato |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza | |||
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione | 81.2 | ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE | no |
81.3 | Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione | 81.3 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) | no |
82.20 | Attività dei call center limitatamente alla attività “di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto | 82 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | Ampliato |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi | |||
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste | |||
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti | |||
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 84 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | no |
85 | Istruzione | 85 | ISTRUZIONE | no |
86 | Assistenza sanitaria | 86 | ASSISTENZA SANITARIA | no |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 87 | SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE | no |
88 | Assistenza sociale non residenziale | 88 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE | no |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali | 94 | ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE | no |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche | 95 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA | Ampliato |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari | |||
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni | |||
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa | |||
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico | 97 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO | no |
99 | Organizzazioni e organismi extraterritoriali | 99 | ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | no |
Previa comunicazione al Prefetto, per le attività sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali da parte dei dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di:
– attività di vigilanza;
– attività conservative e di manutenzione;
– attività di gestione dei pagamenti;
– attività di pulizia e sanificazione;
– spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
– ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le condizioni per l’apertura
Al fine del contenimento del contagio sono stati stipulati specifici protocolli in materia di sicurezza sul lavoro.
Il rispetto dei summenzionati protocolli è condizione essenziale affinché l’attività possa essere svolta, sia che si tratti di imprese autorizzate a partire dal 4 maggio 2020, sia per quanto riguarda le imprese già operati in forza dei precedenti decreti.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3 , ovvero per qualunque altra causa, avranno a disposizione tre giorni a partire dalla data del decreto di modifica o del provvedimento di sospensione per completare le attività necessarie alla sospensione stessa, compresa la spedizione della merce in giacenza.
I protocolli sono differenziati a seconda del settore di attività, e sono allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020:
- Allegato 6 : Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto in data 24 aprile 2020.
Si tratta del protocollo di portata generale, cui vengono affiancati ulteriori protocolli, destinati a specifici settori, parimenti allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020:
- Allegato 7 : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto in data 24 aprile 2020;
- Allegato 8 : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto in data20 marzo 2020;
- Allegato 9 : Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.
Al fine di farsi trovare pronti al rispetto dei protocolli, l’art. 2, comma 9, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possano svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le condizioni per il proseguimento dell’attività
Come già evidenziato più volte in precedenza, le disposizioni di carattere nazionale devono sempre essere puntualmente verificate avendo cura di consultare eventuali delibere Regionali.
A ciò, si aggiunge la nuova previsione contenuta nell’art. 2, comma 11, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con il quale viene di fatto istituita una sorta di cabina di regia che, in base alle informazioni che dovranno essere puntualmente fornite dalle Regioni, si occuperà di stabilire il rispetto di apposite soglie di sicurezza con riferimento allo stato del contagio, al superamento delle quali scatteranno nuovi provvedimenti restrittivi.
Per la precisione, già a partire dal 27 aprile 2020, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati vengono comunicati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di Sanità ed al comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione civile.
È stato definito un meccanismo di monitoraggio del rischio sanitario (dettagliato in forma grafica all’allegato 10 al Decreto); entro 5 giorni a partire dal 27 aprile 2020 il Ministero della Salute dovrà definire i criteri in base ai quali dovrà scattare l’allarme.
Se ciò dovesse avvenire, e quindi laddove si rilevasse un aggravamento della situazione epidemiologica – tenendo in considerazione sia il numero dei contagi che lo stato di tenuta del sistema sanitario – starà al Presidente della Regione interessata dal problema proporre al Ministro della Salute le necessarie misure restrittive, che potrebbero interessare l’intera regione o anche solo le aree del territorio regionale nelle quali tale aggravamento viene rilevato.
In conclusione, l’allentamento del lockdown è subordinato al controllo dei contagi, la cui nuova crescita potrebbe comportare nuovi interventi di sospensione delle attività produttive, e allontanare ulteriormente le possibilità di ripresa per le attività tutt’ora sospese.