Premessa
La necessità di liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi è ormai una realtà; tuttavia, il bisogno si scontra con l’apparato burocratico ministeriale e con l’applicazione concreta dei decreti.
Ad oggi, le banche non sono in grado di avviare alcuna procedura e anche la richiesta dei finanziamenti fino a 25.000 euro, che sono i più appetibili, è ferma, in attesa di istruzioni ministeriali.
Tali finanziamenti, infatti, prevedono:
- una garanzia al 100 per cento del Fondo centrale di garanzia PMI,
- una restituzione a 72 mesi,
- con preammortamento di 24 mesi e
- tasso di interesse agevolato.
Una rapida erogazione la prevede la lett. m) del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che parla di una concessione automatica e senza valutazione, e della possibilità della banca di erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore del Fondo.
Il vero problema è che l’erogazione o meno dei finanziamenti è comunque una scelta riservata alla banca, a prescindere dall’automatismo legato alla garanzia; tant’è che molti istituti, molto candidamente, stanno comunicando ai correntisti proprio questa loro libertà di scelta.
Una crisi economica senza precedenti non deve portare a una crisi bancaria senza precedenti.
La norma riversa, di fatto, sulle banche l’aspettativa di una rapida erogazione, ma le banche non hanno alcuna intenzione di muoversi con imprudenza.
Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha pubblicato un modulo dedicato per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m) del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, cd. decreto “Liquidità”, che l’impresa o il professionista/lavoratore autonomo può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.
Esso riporta, sotto forma di autocertificazione, l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.
Le attestazioni richieste
L’impresa/lavoratore autonomo, con tale modello, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia, prevista da:
- legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lett. a) e
- legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15),
qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione europea.
Per accedere all’aiuto, l’impresa deve autocertificare una serie di informazioni, cioè:
- di rispettare i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005;
Parametri dimensionali delle imprese
Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 e dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che:
Quindi, nell’autocertificazione, l’impresa dovrà dichiarare di:
Nell’ambito delle PMI, si parla di:
La quota del 25 per cento può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: |
- che non è destinataria di provvedimenti giudiziari, che applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Significa che l’impresa non deve essere stata raggiunta da sanzioni interdittive che l’abbiano in passato esclusa da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e che non sia stata decretata l’eventuale revoca di quelli già concessi; - che non ha in corso una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 dell’art. 80;
- di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni operative che disciplinano l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all’impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della garanzia del Fondo ex legge n. 662/1996, ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- di accettare le Disposizioni operative – Parte VI, par. B.2.6 e par. B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di garanzia ex legge n. 662/1996 – artt. 2, comma 4 , e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005;
In particolare, l’impresa dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa per le somme pagate, e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti alla banca.
- di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
- di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi della medesima, da parte del Gestore del Fondo;
- di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione, sarà tenuta al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
REVOCA DEI BENEFICI E SANZIONI | |
Violazione | Sanzione |
ASSENZA DI UNO O PIU’ REQUISITI O DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE, PER FATTI COMUNQUE IMPUTABILI AL RICHIEDENTE E NON SANABILI | Revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, immediata comunicazione al MEF |
REVOCA DEGLI INTERVENTI | Sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito |
BENI ACQUISTATI CON L’INTERVENTO ALIENATI, CEDUTI O DISTRATTI NEI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE, O PRIMA CHE ABBIA TERMINE QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO AMMESSO ALL’INTERVENTO | Revoca |
RESTITUZIONE DELL’INTERVENTO:
E REVOCA, disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato |
L’impresa stessa versa il relativo importo, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente:
maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi, la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto |
- di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione alla garanzia:
- alla banca, in caso di garanzia diretta;
- a Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di controgaranzia;
- di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome dell’impresa, i relativi dati fiscali, e l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
- che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19; ciò significa che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno 2018 (dato che il 2019 non è ancora chiuso – a meno che non sia stato approvato e depositato già il bilancio 2019), ha registrato ricavi (o compensi incassati, per i liberi professionisti) per un certo ammontare, come risultante da:
- ultimo bilancio depositato;
- ultima dichiarazione fiscale presentata;
Cessione o affitto d’azienda
Nei casi di cessione o affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività, si considera l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Per le “start-up”, cioè le imprese costituitesi dopo il 1° gennaio 2019, in mancanza di dati contabili:
– va fatta autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– va supportata da altra idonea documentazione (budget previsionali, ecc.).
- che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli “aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure temporanee in materia di aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni);
- vanno dichiarati gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)”, di cui si è già fruito: esclusivamente gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia, specificando l’Amministrazione concedente e l’importo erogato;
- che l’indirizzo e-mail indicato può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedimentali, anche in sostituzione dell’invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax.
L’istruttoria della banca
La banca, dopo avere ricevuto il modulo di richiesta, deve verificare che il richiedente:
- sia un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA,
- rientri nella definizione come sopra vista di PMI;
- abbia allegato la documentazione richiesta, e cioè:
- l’ultimo bilancio depositato
- l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente,
per verificare che:
- l’ammontare dei ricavi (o compensi) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto;
- il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore, classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria o
- nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
È di tutta evidenza che imprese già in crisi verranno escluse dai potenziali beneficiari. Buona parte delle imprese italiane rischiano di non vedersi erogata alcuna liquidità.
E se anche l’istruttoria andasse a buon fine, ma la richiesta delle imprese e dei lavoratori autonomi fosse particolarmente massiccia, il Fondo avrebbe le risorse necessarie? Ad oggi, lo stanziamento è stato fatto per 7 miliardi.
L’aiuto di Stato
L’aiuto dovrà essere indicato nel modello Redditi PF/SC/SP presentato nell’anno 2021 (anno 2020), nei righi RS401-RS402, oltre ai righi IS201 e IS202 del modello IRAP.
Devono compilarli i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2020, hanno beneficiato di:
- aiuti fiscali automatici – aiuti di Stato e aiuti de minimis;
- aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale da cui emergono;
- aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Rientra nella sfera del “de minimis”, infatti, l’aiuto ex legge n. 622/1996, Fondo centrale di garanzia – medio credito centrale.
L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi; la compilazione è richiesta anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo (criterio di competenza).