Secondo le ultime Faq, pubblicate sul sito dal Ministero dell’Economia e Finanze (sezione Lavoro), l’indennità di 600 euro per il mese di marzo, prevista dall’art. 28 del D.L. n. 18/2020, spetta anche ai soci lavoratori di società di persone o di capitali, obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago. Gli agenti di commercio sono invece esclusi dai soggetti beneficiari previsti dalla norma, destinata solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il Ministero delle Finanze fa chiarezza su alcuni dubbi interpretativi della norma, precisando che:
- i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo. L’indennità è riconosciuta a tutti i singoli iscritti a gestioni dell’INPS.
- gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari di cui all’art. 28 del D.L. n. 18/2020, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Rientrano tuttavia, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’art. 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.
Sembrerebbero quindi smentite le dichiarazioni del sottosegretario al Mef, Cecilia Guerra, che nei giorni scorsi ha dichiarato in un video intervento, in risposta alle principali associazioni rappresentative di categoria, che “gli agenti iscritti sia all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) sia all’Enasarco potranno accedere all’indennizzo dei 600 euro”. Sul punto si attende comunque la conversione in legge del decreto o un’interpretazione esplicativa dell’Inps.