Premessa
L’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 – fatti salvi gli esoneri disposti dal D.M. 10 maggio 2019 e successive integrazioni -, vede coinvolti nell’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, innumerevoli esercizi commerciali ed attività artigianali.
Si tratta di attività che, alla luce della drammatica crisi in cui è precipitato il Paese a seguito dell’epidemia Covid-19, stanno risentendo di un calo del volume d’affari talmente importante da ritenere spesso più conveniente sospendere l’attività, ponendo possibilmente l’eventuale personale dipendente in ferie, piuttosto che continuare ad aprire negozi e laboratori desolatamente vuoti.
In gioco non vi sono solo valutazioni di convenienza economica, e timori di carattere sanitario, ma anche veri e propri divieti che rendono impossibile esercitare l’attività, come quelli imposti ai pub in via assoluta, e ancora ai bar e ristoranti che, pur potendo proseguire nell’attività, possono operare solo dalle 6.00 alle 18.00.
Ad accomunare tutti questi soggetti, per quanto qui di interesse, è l’obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici, che può essere assolto con modalità diverse.
Per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020, ovvero coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari inferiore ai 400mila euro – è possibile la dotazione di un Registratore Telematico, oppure l’utilizzo dell’applicazione Documento Commerciale on Line, presente in area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi, o ancora continuare (fino al 30 giugno 2020) a certificare i corrispettivi utilizzando il registratore di cassa o le ricevute fiscali, a condizione che i corrispettivi giornalieri siano trasmessi telematicamente entro il mese successivo all’esecuzione dell’operazione e fatto salvo l’obbligo di mantenere in uso del registro dei corrispettivi ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972.
I soggetti obbligati già a partire dal 1° luglio 2019, ovvero coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro, parimenti possono essere dotati di RT o utilizzare l’applicazione web, mentre secondo quanto disposto dal D.L. n. 34/2019 per loro risulta ormai inutilizzabile la procedura transitoria, il cui utilizzo è consentito solo per il primo semestre d’obbligo.
Detto questo, andiamo nel seguito a verificare quali eventuali adempimenti debbano essere posti in essere da parte del contribuente tenuto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi nelle diverse ipotesi.
Contribuente dotato di Registratore Telematico
Primariamente occorre evidenziare il fatto che se l’attività viene chiusa, o volontariamente sospesa, se guardiamo all’aspetto “adempimenti corrispettivi”, a nulla rilevano le motivazioni.
Detto in altri termini, che si tratti di ferie volontarie, chiusura per malattia, o chiusura per emergenza sanitaria, il punto è esclusivamente che non vi sono corrispettivi.
Cosa bisogna dunque fare con il Registratore Telematico se l’attività chiude, per qualsiasi ragione, e per qualsiasi periodo di tempo?
La domanda viene posta molto di frequente, e trae la sua origine dal fatto che inizialmente (parliamo degli anni in cui la gestione dei corrispettivi elettronici era una facoltà cui si poteva accedere solo dietro espressa opzione e con riconoscimento di alcuni benefici premiali), laddove vi fosse in previsione di interrompere l’attività, era previsto l’obbligo di effettuare una specifica comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, per comunicare il fatto che non si sarebbero conseguiti corrispettivi in un determinato lasso di tempo.
Con l’avvento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è stata cancellata la comunicazione preventiva di assenza di corrispettivi.
In sostanza, ogni qualvolta l’esercizio è chiuso e, ripetiamo, indipendentemente dalla ragione della chiusura stessa, nel momento in cui il Registratore Telematico rileva che non viene effettuata la chiusura giornaliera (poiché l’esercizio è chiuso), accade che:
– viene interrotta la trasmissione dati giornaliera;
– nel momento in cui il registratore telematico viene ad essere riattivato (ovvero quando l’esercizio riaprirà e vi sarà occasione di emettere il primo documento commerciale), sarà il RT stesso a provvedere alla produzione di un unico file telematico, che sarà oggetto di trasmissione, nel quale saranno automaticamente riportate le date che identificano l’intervallo di tempo in cui è intervenuta l’assenza di dati (informazione [ASSENZA DI CORRISPETTIVI]).
L’esercente, in conclusione, non si deve preoccupare di affrontare adempimenti connessi al RT in caso di chiusura temporanea dell’attività; unica accortezza, alla riapertura dell’esercizio, sarà quella di verificare le modalità tecniche di produzione del file “Assenza di Dati”, poiché alcuni apparecchi lo generano in automatico, altri si limitano a fornire un alert (Esempio: Attenzione, è necessario generare il flusso assenza dati), lasciando poi all’operatore l’incombenza di eseguire una serie di operazioni sull’apparecchio ai fini della generazione del file stesso, operazioni che sono diverse a seconda della tipologia di attrezzatura in uso.
Contribuente che utilizza Documento Commerciale On Line
Se il contribuente che utilizza il RT dovrà soltanto verificare – alla riapertura – la generazione del flusso che comunica l’assenza di dati nel periodo di intervenuta chiusura, coloro che utilizzano l’applicazione on line Documento commerciale non dovranno fare assolutamente nulla.
L’utilizzo di tale procedura, infatti, non prevede nemmeno la necessità di effettuare una chiusura giornaliera, posto che è ogni singolo documento commerciale ad essere memorizzato direttamente nei server dell’Agenzia delle Entrate all’atto dell’emissione.
Semplicemente, durante il periodo di chiusura non vi saranno documenti commerciali trasmessi, e quindi non vi saranno corrispettivi.
Contribuente che si avvale della procedura transitoria
Anche coloro che si avvalgono della procedura transitoria, in quanto rientranti nel primo semestre di obbligo, non devono porre in essere alcuna procedura particolare.
Sarà sufficiente annotare sul registro i corrispettivi giornalieri, e barrare le giornate in cui l’esercizio è stato chiuso, esattamente come si procedeva prima dell’avvento dei corrispettivi elettronici.
Nel momento in cui dovrà essere effettuata la trasmissione telematica, che per ora è prevista entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione (salvo che le scadenze non vengano poi stravolte dall’ormai attesissimo decreto che regoli non solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli tributari connessi alla crisi sanitaria attualmente in corso), si trasmetteranno i valori relativi alle sole giornate in cui sono stati conseguiti corrispettivi, o non si trasmetterà nulla nella denegata ipotesi che non sia stato conseguito alcun corrispettivo nel mese.