Premessa
Il possesso di immobili situati all’estero, da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia, costituisce presupposto per l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili all’estero.
Sono soggetti all’imposta esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia, direttamente o attraverso entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust), che agiscono quali persone interposte mentre, l’effettiva disponibilità degli immobili, è da attribuire a persone fisiche residenti.
Oggetto dell’imposta è il possesso a qualunque titolo di immobili situati all’estero:
· fabbricati;
· aree fabbricabili;
· terreni.
Vengono esclusi dall’applicazione del tributo, salvo che le medesime non risultino classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base a quanto disposto dall’art. 19, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011:
· l’abitazione principale;
· la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Determinazione dell’IVIE
L’imposta è dovuta in proporzione a:
La base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile (art. 19, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Nel caso in cui l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Le aliquote dell’imposta sono differenziate in base alla destinazione dell’immobile (art. 19, comma 15 e comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011).
Immobile | Percentuale IVAFE | Detrazioni |
Generalità degli immobili (l’imposta è dovuta solo se l’importo risulta superiore alla franchigia di 200,00 €) | 0,76% | Nessuna detrazione |
Immobili adibiti ad abitazione principale od assegnati al coniuge separato/divorziato (abitazioni “di lusso”) | 0,40% | 200,00 € |
Il versamento dell’imposta, segue le stesse regole previste per l’IRPEF, in base a quanto disposto dall’art. 19, comma 17, del D.L. n. 201/2011, ossia:
- versamento in acconto;
- versamento a saldo;
- misura minima 12,00 euro.
I contribuenti residenti che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla determinazione dell’imposta.
È possibile dedurre ai fini IVIE, a titolo di credito di imposta, l’ammontare dell’imposta eventualmente corrisposta nello Stato in cui è situato l’immobile, al fine di evitare la doppia imposizione.
Un contribuente residente in Italia detiene il 100 per cento della proprietà di un immobile tenuto a disposizione in Olanda.
Non avendo a disposizione il valore catastale rivalutato dell’immobile da parte dell’Olanda si prende in considerazione il costo di acquisto che, in questo caso è pari a € 200.000,00.
Il credito di imposta è pari a € 200,00.
Base imponibile IVIE: costo di acquisto immobile 200.000,00 €
IVIE: 200.000,00 € *0.76%= 1.520,00 €
IVIE dovuta: 1.520,00 € – 200,00 € = 1.320,00 €
L’IVAFE
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari colpisce la detenzione all’estero, da parte di persone fisiche residenti in Italia, di:
- prodotti finanziari;
- conti correnti;
- libretti di risparmio.
Sono soggetti all’imposta IVAFE le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, comprese le attività finanziarie pervenute a seguito di successione o donazione.
L’imposta si applica ad alcune attività finanziarie detenute all’estero, ossia:
• obbligazioni italiane o estere e titoli similari;
• titoli pubblici;
• depositi e conto correnti;
• contratti di natura finanziaria;
• partecipazioni;
• contratti derivati.
Sono escluse:
-
- le polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia (a condizione che dette imprese applichino l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, della tariffa, allegato A, parte I, del D.P.R. n. 642/1972);
- le stock option non cedibili;
- le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli e i finanziamenti dei soci;
- le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Determinazione dell’IVAFE
Il valore delle attività finanziarie da assoggettare a imposta, è costituito dal valore di mercato come rilevato al termine di ciascun anno solare (o al termine del periodo di detenzione qualora siano state dismesse in corso d’anno) nel luogo in cui sono detenute.
L’imposta è stabilita nella misura del 2 per mille annuo da calcolarsi in proporzione alla quota detenuta in caso di contestazione e al periodo di detenzione nel corso dell’anno.
Novità 2020
Come accennato in premessa, la Legge di Bilancio 2020, ha apportato delle rielevanti modifiche all’ambito soggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE.
Viene modificato l’art. 19, del D.L. n. 201/2011, ampliando l’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE e dell’IVIE a decorrere dal 2020.
Pertanto, i soggetti passivi delle summenzionate imposte sono, oltre le persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti.
A seguito delle ultime novità, sono obbligati al pagamento delle imposte IVIE e IVAFE tutti i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale.